Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 969 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è ammissibile e trova disciplina nell’art. 114 cod. proc. amm. Il presupposto è la mancata impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato, liquida la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1226/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 07.03.2025 e non era stata impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria del 10.03.2025.

Rimanendo il Ministero inadempiente, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., oltre alla condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del titolo, assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria. Sotto il profilo del termine, emerge l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto alla figura del commissario ad acta, il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza; richiama, sul punto, C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con specifico riguardo all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese.

Il Collegio chiarisce inoltre che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve infine depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Tribunale dispone altresì, a carico dell’Amministrazione, il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale, o funzionario delegato. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza in € 500,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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