Progressioni verticali: sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Campania n. 891 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione economica verticale riservate al personale interno, la valutazione dei titoli e del curriculum professionale da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o non intellegibilità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale. La proroga del termine per la presentazione delle domande, disposta dall’amministrazione prima della scadenza originaria, non lede la par condicio dei partecipanti, tendendo solo a favorire una più ampia partecipazione e, per l’effetto, una maggiore capacità selettiva. La rettifica della graduatoria determinata da meri errori materiali, emergenti da verifiche documentali oggettive, non impone la riconvocazione della commissione, non venendo in rilievo le sue prerogative valutative.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice amministrativa a tempo indeterminato presso un Ateneo, partecipava a una procedura selettiva per titoli riservata al personale interno, finalizzata alla copertura di posti nell’Area dei Funzionari mediante progressione economica verticale. Collocatasi in posizione non utile, impugnava la graduatoria e gli atti presupposti.
Deduceva irregolarità della procedura sotto quattro profili: l’asserita illegittimità della proroga del termine di presentazione delle domande; la rettifica della graduatoria avvenuta senza riconvocazione della commissione; l’erronea assegnazione del punteggio per i sotto criteri esperienza e professionalità e competenze attestate da certificazione. Chiedeva altresì la declaratoria del diritto a una collocazione utile all’assunzione. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Quanto alla proroga, il profilo dirimente è che essa è stata concessa in pendenza del termine fissato dal bando e non dopo la sua scadenza, fattispecie quest’ultima alla quale si riferiscono le pronunce invocate dalla ricorrente, risultate quindi non conferenti. L’ampliamento del termine favorisce una più ampia partecipazione e accresce la capacità selettiva, senza alcuna lesione della par condicio; il bando, del resto, consentiva espressamente all’amministrazione di prorogare o riaprire i termini. La censura resta sul piano formale, non essendo prospettato alcun pregiudizio effettivo e immediato.
Parimenti infondato il motivo sulla rettifica della graduatoria. La correzione dei punteggi è derivata da meri errori materiali riguardanti alcuni candidati e non da un riesame delle valutazioni discrezionali, non interferendo con le valutazioni tecniche della commissione. In casi siffatti, nei quali gli errori emergono da verifiche documentali oggettive, non è predicabile un obbligo assoluto e inderogabile di riconvocazione della Commissione, le cui prerogative valutative non vengono in evidenza.
Nel merito dei punteggi, il Collegio ritiene non illegittima l’esclusione degli incarichi ad interim dal novero di quelli valutabili. La scelta trova spiegazione nella natura e nella genesi di tali incarichi, finalizzati a garantire la continuità amministrativa in attesa di un nuovo titolare, e rientra nell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel declinare i titoli richiesti. Gli incarichi extra-lavorativi allegati dalla ricorrente esulano dal criterio dell’esperienza interna all’area di provenienza, essendo stati coerentemente valutati con riferimento al curriculum vitae.
Quanto al sotto criterio sulle competenze certificate, la mancata valorizzazione della formazione obbligatoria non appare illogica: i relativi corsi costituiscono adempimento di legge necessario per le mansioni ordinarie e non un accrescimento professionale autonomamente apprezzabile. Il Collegio non afferma che sarebbe stata irragionevole una scelta di segno opposto: si controverte su questioni opinabili, sottratte ad apprezzamenti sostitutivi del giudice amministrativo. Il sindacato resta di ragionevolezza e congruità, non potendo spingersi nel merito di esclusiva competenza dell’amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.