Improcedibile il ricorso per accesso dopo il riscontro tardivo dell’amministrazione (TAR Campania n. 824 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, determinata dal riscontro dell’amministrazione successivo alla proposizione del gravame, non preclude al giudice amministrativo una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, ma al limitato fine della regolazione delle spese di lite. In presenza di un riscontro tardivo ma tempestivo, di circostanze di fatto non contestate dal ricorrente e della natura meramente processuale della decisione, non sussiste la soccombenza virtuale della parte pubblica e le spese vanno compensate. L’istanza di accesso che tende a verificare se una posizione giuridica sia stata lesa, senza contestazione del dato rappresentato dall’amministrazione, assume connotati almeno in parte esplorativi.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di istituto per il personale ATA, aveva presentato per il triennio 2014/2017 domanda di inserimento presso diverse istituzioni scolastiche. Ritenendo che alcuni titoli e servizi fossero stati computati in modo errato, in data 9.04.2025 ha chiesto a una di tali istituzioni l’ostensione dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico di punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di collaboratore scolastico.
A fronte del mancato riscontro ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna all’ostensione. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito eccependo il carattere esplorativo dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione nel merito, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’istituzione scolastica aveva infatti riscontrato l’istanza con nota del 04.06.2025.
La regolazione delle spese ha richiesto una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, pur senza decisione sulla domanda. La parte ricorrente aveva invocato la soccombenza virtuale della resistente per ottenere la refusione delle spese.
Il Collegio ha escluso la condanna del Ministero. Il riscontro, pur successivo al ricorso, è stato valutato tempestivo. Il contenuto del riscontro, ossia la mancata stipula di contratti a tempo determinato per il profilo richiesto, non è stato contestato dal ricorrente. Da ciò il Collegio ha tratto la connotazione almeno in parte esplorativa dell’istanza.
Tali circostanze, unite alla natura meramente processuale della decisione, hanno giustificato la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite. Non emerge nel testo alcuna statuizione sul merito delle posizioni controverse né alcun esame analitico delle singole eccezioni difensive.
Nota della Redazione
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