Obbligo di risultato per l’accoglienza del richiedente asilo con esigenze particolari (TAR Liguria n. 454 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dei posti disponibili richiamato dall’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 142/2015 e dall’art. 17, comma 1 del medesimo decreto non legittima alcun arresto procedimentale quando non siano state reperite strutture idonee alla presa in carico del richiedente asilo portatore di esigenze particolari. In capo all’Amministrazione grava un obbligo di risultato, volto a garantire le esigenze fondamentali del vulnerabile, che si sostanzia nella ricerca continua di una collocazione adeguata. Il mancato reperimento del posto non esaurisce pertanto l’obbligo amministrativo. L’Amministrazione deve comunque assicurare, nelle more, la gestione delle situazioni acute mediante le misure di sistemazione temporanea più idonee e fornire comunicazioni periodiche al richiedente e ai suoi rappresentanti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino entrato nel territorio nazionale nell’ottobre 2023 con permesso di soggiorno rilasciato in attesa di asilo, è assegnato al Centro di Accoglienza Straordinaria di Imperia. I responsabili del centro, accertate le gravi condizioni di salute psichica e il grave alcolismo, chiedono alla Prefettura una sistemazione in centro specializzato. Il Servizio Centrale, attivato su istanza del difensore, non reperisce posti disponibili pur avendo interpellato plurimi centri in Italia.
Il ricorrente agisce quindi per contestare l’inerzia delle Amministrazioni e per l’accertamento del diritto all’inserimento nel circuito dedicato, in forza dell’art. 1-sexies, comma 1-bis, d.l. n. 416/1989. Il Ministero dell’Interno chiede il rigetto, dando atto della ricerca in corso. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare ordinando di proseguire la ricerca. Nelle more la Commissione territoriale riconosce al ricorrente lo status di rifugiato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati si svolge nei centri di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente, per le precarie condizioni fisico-psichiche che menomano le normali attività di vita e richiedono assistenza continua, rientra tra le persone portatrici di esigenze particolari di cui all’art. 17, comma 1. Il comma 4-ter dell’art. 9 affida la verifica della vulnerabilità alle linee guida ministeriali.
Il Tribunale esclude anzitutto l’inerzia contestata: Prefettura e uffici centrali e periferici si sono attivati con diligenza e continuità, e la mancata collocazione dipende unicamente dall’assenza attuale di posti nei centri. La doglianza è dunque respinta.
Il Collegio affronta poi il nodo interpretativo dell’inciso “sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili”. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Roma, Sez. I ter, n. 16454 del 2023), si afferma che tale locuzione non giustifica alcun arresto procedimentale quando non siano state reperite strutture idonee. La disponibilità dei posti opera come condizione di erogazione del servizio, non come causa di estinzione dell’obbligo amministrativo.
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo di risultato in capo all’Amministrazione, articolato in tre direzioni: continuare la ricerca della sistemazione idonea; assicurare che le situazioni acute segnalate dai rappresentanti siano gestite con le misure temporanee più adeguate, come il ricovero in strutture sanitarie pubbliche in caso di cure urgenti o in altra struttura, benché non specialistica, più idonea all’assistenza di quella attuale; fornire comunicazioni periodiche sull’andamento delle ricerche.
Il ricorso è quindi respinto quanto all’inerzia e accolto nei limiti delle ulteriori attività indicate. La peculiarità della vicenda e l’accoglimento parziale giustificano la compensazione integrale delle spese, con definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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