Tardività dell’azione disciplinare e spin-off accademici nel pubblico impiego universitario (C.G.A.R.S. n. 831 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini per promuovere l’azione disciplinare e per concludere il procedimento mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell’amministrazione, sicché l’azione deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati o arbitrari. La certezza dei termini impone che il loro decorso non sia rimesso a categorie imprecise, ma vada ancorato alla conoscenza effettiva del fatto da parte del Rettore. Nel quadro della legge n. 240/2010, il termine decorre dalla conoscenza del fatto che può dar luogo a sanzione, non da una successiva e diversa interpretazione delle circostanze già note. La tardività dell’azione promossa determina l’illegittimità dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato presso un ateneo, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere ricoperto incarichi gestionali e percepito compensi in società qualificate come spin-off accademici, senza preventiva autorizzazione, e per avere indotto in errore il Dipartimento sulla natura giuridica delle stesse. Il Rettore avviava il procedimento nel marzo 2021, contestando fatti risalenti al 2017; il Collegio di disciplina esprimeva parere vincolante di responsabilità e il Consiglio di amministrazione irrogava la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per otto mesi.

Con motivi aggiunti il docente impugnava anche il successivo decreto rettorale di decadenza dal ruolo, oltre alla richiesta di restituzione dei compensi. Il TAR accoglieva i motivi aggiunti sotto il profilo della decorrenza dei termini sospesi dall’ordinanza cautelare, respingeva la domanda risarcitoria e riteneva nel resto infondate le censure. Il docente proponeva appello; l’Università resisteva e proponeva appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine delle questioni, riconoscendo carattere prioritario al motivo che investe la legittimità del procedimento disciplinare, in quanto logicamente antecedente alla valutazione di merito sulla responsabilità. La questione giuridica centrale riguarda dunque la decorrenza del termine per promuovere l’azione disciplinare.

La Corte richiama la Corte costituzionale, sent. 27 luglio 2000 n. 375, secondo cui i termini in materia servono a garantire la posizione del dipendente e il buon andamento dell’amministrazione, di modo che l’azione deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati o arbitrari. Da ciò deriva che il decorso del tempo non può essere ancorato a categorie imprecise, ma alla conoscenza effettiva del fatto.

Nel caso concreto la conoscenza risale senza dubbio al 2017: la documentazione prodotta dimostra che l’Università e il Rettore erano stati posti a conoscenza e avevano approvato la costituzione degli spin-off. L’azione disciplinare non può quindi essere rimessa a una differente e successiva interpretazione delle circostanze già note, protratta per tempo indeterminato.

La Corte precisa che, nel quadro della legge n. 240/2010, il procedimento si svolge in ambito locale davanti al Collegio appositamente istituito, cui il Rettore deve trasmettere gli atti appena venga a conoscenza del fatto che può dar luogo a sanzione. Il termine per promuovere l’azione decorre necessariamente da tale conoscenza.

La tardività così accertata determina l’illegittimità dei conseguenti provvedimenti; gli altri profili di censura restano assorbiti. La sentenza di primo grado è quindi riformata, con accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti quanto alle domande di annullamento. L’accoglimento del primo motivo rende improcedibile l’appello incidentale, venendo meno il presupposto della decadenza. La Corte accoglie inoltre la domanda di cancellazione della frase ritenuta offensiva e compensa le spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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