Asseverazione incompleta e revoca del nulla osta all’assunzione (TAR Campania n. 472 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione richiesta al professionista ai fini del rilascio del nulla osta all’assunzione di lavoratore straniero non integra una mera rappresentazione riepilogativa di dati, ma un’attività sintetico-valutativa che deve correlare tra loro la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività. La sua incompletezza rispetto ai parametri indicati dall’art. 44 del d.l. 73/2022 e dalla circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 la rende inidonea a supportare la richiesta di nulla osta. L’omessa attivazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità del diniego o della revoca quando la parte non dimostri, neppure in giudizio, la sussistenza dei requisiti economici che l’integrazione documentale avrebbe comprovato. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione del rapporto di lavoro, esclusa dal difetto ab origine dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva in data 02.05.2023 il nulla osta per l’assunzione alle dipendenze di un’impresa. La Prefettura di Caserta, con provvedimento comunicato il 26.06.2025, disponeva la revoca del nulla osta, rilevando l’incompletezza del documento di asseverazione allegato all’istanza, che non indicava il numero di lavoratori che l’impresa poteva assumere.

Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, per mancata notifica del preavviso di diniego e del provvedimento di revoca, e il difetto di motivazione. Rappresentava inoltre che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro aveva perso interesse all’assunzione, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 776 del 2025, il Consiglio di Stato in sede cautelare sospendeva gli effetti dell’atto gravato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del documento di asseverazione, rilevando che esso manca di un elemento essenziale: l’indicazione del numero di persone che l’impresa avrebbe potuto assumere. L’asseveratore ha dichiarato di aver verificato le condizioni richieste dall’art. 44 del d.l. 73/2022 e dalla circolare INL n. 3 del 2022, ma la verifica non risulta conforme ai criteri ivi indicati.

Il documento riporta il fatturato del datore di lavoro, pari a euro 110.000,00, e il reddito di esercizio, pari a euro 77.455,00, ma tali indicatori non consentono di accertare la effettiva capacità assunzionale in assenza di un dato certo sul numero dei lavoratori già assunti. La circolare richiamata impone, infatti, di correlare tra loro capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo, ha chiarito che l’asseverazione non si traduce in una mera rappresentazione di dati altrimenti verificabili dall’amministrazione, ma implica un’attività sintetico-valutativa su parametri articolati e complessi (Cons. Stato n. 7157/2024). Ne deriva che l’incompletezza dell’asseverazione la rende inidonea a supportare la richiesta di nulla osta.

Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, la censura è respinta. Il ricorrente si limita a dedurre di non aver potuto rappresentare la sussistenza dei requisiti patrimoniali dell’impresa, ma tale dimostrazione non è stata resa neppure in corso di giudizio: nessun atto idoneo è stato depositato per consentire di apprezzare, con criterio di verosimiglianza, la capacità economica del datore di lavoro. Manca quindi la prova della portata viziante dell’omissione procedimentale.

Anche la seconda censura è respinta: il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione del rapporto di lavoro, che nel caso di specie non può dirsi riscontrata essendo stato accertato il difetto ab origine di uno degli elementi necessari. Il Collegio richiama infine il diritto vivente (Cons. Stato, sez. III, n. 8576/2022), non confliggente con i parametri costituzionali alla luce delle Corte costituzionale n. 150 e n. 209 del 2023, attesa la natura eccezionale dei procedimenti di emersione. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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