Controllo giudiziario successivo non scalfisce l’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 7232 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva non è illegittima per il solo fatto che il giudice della prevenzione abbia successivamente ammesso l’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale di prevenzione non dispone di poteri di controllo sui presupposti dell’interdittiva e opera in un momento successivo, secondo parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione. Le sopravvenienze gestionali intervenute dopo l’adozione del provvedimento prefettizio non ne inficiano la legittimità, valutata con riferimento al momento in cui è stata emanata. Il giudizio di pericolo prefettizio è sindacabile nei limiti della logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria, non nel merito della prognosi.

Il Fatto

La società appellante, operante nel settore dell’edilizia e del movimento terra, è stata raggiunta da una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Arezzo il 22 luglio 2021. Il compendio indiziario valorizzava la struttura familiare della compagine sociale, il ruolo di primo piano di fatto di un soggetto legato da vincoli di parentela e affinità ai soci e dipendente della società, nonché i suoi legami con ambienti di criminalità organizzata.

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, escludendo la violazione delle garanzie partecipative e ritenendo concreto e attuale il pericolo d’infiltrazione. La società ha proposto appello, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti e omessa considerazione del decreto con cui la Corte d’appello di Firenze aveva ammesso l’impresa al controllo giudiziario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’impianto indiziario muovendo dalla posizione del soggetto ritenuto centrale. Dagli stralci delle ordinanze di custodia cautelare emerge una professionalità criminale orientata ad acquisire commesse pubbliche con metodi mafiosi, mediante dissuasione dei concorrenti. Il legame parentale e affettivo con i soci, unitamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della società, fonda la pregnanza sintomatica della sua posizione.

A ciò si aggiungono i provvedimenti di sequestro di prevenzione adottati dal Tribunale di Firenze, che hanno confermato il ruolo determinante del medesimo soggetto nelle decisioni societarie, nonostante la formale qualifica di mero dipendente. Il compendio si arricchisce per effetto dei reati-spia ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, segnatamente estorsione e illecita concorrenza aggravate dal metodo mafioso, le cui ricadute causali sono immediatamente apprezzabili sull’attività d’impresa.

La Sezione ritiene marginali le censure dell’appellante, che colpiscono circostanze fattuali comprimarie e incorrono in inesattezze rispetto al tenore dell’interdittiva. Il libello non contesta gli elementi relativi alla caratura criminale del soggetto centrale né i rapporti con gli altri soggetti indagati.

Quanto al controllo giudiziario, la Corte esclude che le sue risultanze depotenzino l’interdittiva. La Corte fiorentina ha ritenuto superate le criticità solo mediante la sospensione a tempo indeterminato del dipendente e l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001: si tratta di sopravvenienze rispetto al 22 luglio 2021.

La Sezione ribadisce l’autonomia tra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia: il Tribunale di prevenzione non può sindacare i presupposti dell’interdittiva, perché la valutazione del rischio si colloca su un piano diverso e successivo. L’appello è pertanto infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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