Atto endoprocedimentale di rivalsa UE non impugnabile in via autonoma (TAR Abruzzo n. 356 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Ministero dell’economia e delle finanze riavvia il procedimento di rivalsa per gli oneri finanziari derivanti da sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea non è autonomamente impugnabile. Si tratta di atto endoprocedimentale che non esprime la determinazione finale dell’amministrazione e non produce, in via immediata e diretta, effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dell’ente territoriale. L’art. 43 della legge n. 234/2012 articola il procedimento in fasi successive, nelle quali la ricerca della previa intesa con l’ente obbligato precede l’adozione del provvedimento esecutivo di recupero. La lesività resta imputata all’atto conclusivo del procedimento, contestabile unitamente ad esso, salvo le ipotesi eccezionali di atti vincolati o di arresto procedimentale, non ravvisabili nella specie.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava, per la parte che lo riguarda, la procedura di esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014, causa C 196/13, con cui la Repubblica italiana era stata condannata per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia di rifiuti. Dopo l’atto di opposizione, la controversia era trasposta dinanzi al TAR Abruzzo.

Oggetto specifico del gravame era la nota M.E.F. prot. n. 9152 del 18.01.2017, con cui il Ministero, proseguendo il procedimento di rivalsa già avviato, invitava il Ministero dell’ambiente e gli enti territoriali interessati a fornire gli elementi istruttori propedeutici al raggiungimento dell’intesa prevista dall’art. 43 della legge n. 234/2012. Il Comune deduceva violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e motivazione. Si costituivano il Ministero dell’economia e la Regione resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad agire, richiamando gli art. 100 c.p.c. e 39 c.p.a.: l’interesse deve essere personale, attuale e concreto. Nel caso concreto mancano i requisiti di attualità e concretezza, perché è impugnato un atto meramente endoprocedimentale, che non produce in via immediata e diretta effetti pregiudizievoli per i destinatari.

Il percorso argomentativo si sviluppa sul testo dell’art. 43 della legge n. 234/2012. Il comma 4 riconosce allo Stato il diritto di rivalsa sui soggetti responsabili delle violazioni; il comma 6 prevede il decreto ministeriale che determina la misura degli importi; il comma 7 stabilisce che i decreti, se l’obbligato è un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero; il comma 8 demanda al Presidente del Consiglio l’adozione del provvedimento esecutivo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa.

Il Collegio richiama la sentenza n. 147 del 2016 della Corte costituzionale, che ha letto il comma 9-bis unitamente al comma 7, confermando che l’emissione del provvedimento di recupero postula la ricerca della previa intesa e che, in sua assenza, provvede il Presidente del Consiglio. Ne deriva che solo quest’ultimo atto è potenzialmente lesivo della sfera giuridica degli enti territoriali.

La nota impugnata si limita a comunicare il mancato perfezionamento dell’intesa e a sollecitare gli elementi istruttori, con avviso che, trascorsi quattro mesi, la circostanza sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio. Non individua né impone responsabilità: è mera nota interlocutoria di riavvio del procedimento, priva di autonoma attitudine lesiva. Il Collegio richiama la regola per cui gli atti endoprocedimentali non sono di regola impugnabili, salvo le ipotesi eccezionali di atti vincolati o di arresto procedimentale, non riconducibili alla fattispecie. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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