Incompatibilità ambientale del poliziotto: serve disdoro effettivo, non mere frequentazioni (TAR Puglia n. 399 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un appartenente alla Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, presuppone che la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione, determinando la perdita di credibilità delle forze dell’ordine nel territorio di riferimento. La misura non ha natura disciplinare, ma produce effetti sacrificativi per il destinatario e per il suo nucleo familiare. Perciò la condotta può dirsi idonea a compromettere il prestigio solo quando è capace di suscitare un sentimento di diffusa disapprovazione nella collettività, per contrarietà allo status di appartenente alla Polizia di Stato e lesività della dignità delle funzioni. La mera conoscenza di ambienti malavitosi, o la frequentazione di soggetti pregiudicati per ragioni investigative, non integra di per sé il presupposto, se non si traduce in un nocumento effettivo al prestigio dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso il Gabinetto interregionale di Polizia scientifica di Bari, impugna il decreto con cui il Capo della Polizia dispone il suo trasferimento al Gabinetto provinciale di Taranto per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale. La misura si fonda sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e su attività della Direzione distrettuale antimafia.
Secondo l’Amministrazione, il distributore di benzina gestito dalla moglie dell’agente sarebbe stato luogo di cambio di banconote provenienti da spaccio; l’agente avrebbe interloquito con un pregiudicato dopo l’incendio dell’auto di un vicino; sarebbe stato indicato in una conversazione tra pregiudicati come “quello della scientifica”. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 55 d.P.R. n. 335/1982, eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità. Con motivi aggiunti impugna il successivo decreto del 2 maggio 2023, che reitera il trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’ambito applicativo dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, che consente il trasferimento quando la permanenza del dipendente nuoccia al prestigio dell’Amministrazione. Richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 8167 del 2023, secondo cui è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari, adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere al prestigio e alla funzionalità dei compiti di istituto.
Il Tribunale precisa però il perimetro della regola. La perdita di prestigio corrisponde all’oggettivo venir meno della fiducia dei cittadini nell’adempimento leale e corretto dei doveri istituzionali. Poiché il trasferimento, pur non essendo provvedimento disciplinare, comporta effetti sacrificativi per il dipendente e la sua famiglia, la condotta rileva solo se suscita diffusa disapprovazione e lede la dignità delle funzioni.
Applicando tali criteri, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti. La gestione del distributore è imputabile esclusivamente alla sfera della consorte; la presenza del ricorrente fuori dall’orario di servizio non convalida l’ipotesi di una compartecipazione sistematica al cambio di denaro. L’appellativo usato in una conversazione tra pregiudicati non dimostra la vicinanza del poliziotto a soggetti criminali, potendo riflettere la conoscenza che la manovalanza ha degli agenti operativi.
Quanto all’interessamento presso un malavitoso dopo l’incendio di un’auto, si tratta di attività non estranea alle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 cod. proc. pen., dirette a prevenire reati, anche senza specifica delega del pubblico ministero. Il quadro che emerge è semmai quello di un agente capace di conseguire utili risultati investigativi, non di una situazione di incompatibilità ambientale.
Il ricorso principale è dunque accolto e il decreto annullato. I motivi aggiunti, che ripropongono le stesse censure, sono parimenti accolti con rinvio alle argomentazioni già svolte; il Collegio annota che l’Amministrazione aveva sospeso il primo decreto in attuazione dell’ordinanza cautelare e aveva reiterato il trasferimento dopo l’annullamento disposto dal Consiglio di Stato in appello cautelare. Anche il secondo decreto è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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