Revoca del nulla osta: il preavviso va notificato al domicilio eletto (TAR Campania n. 464 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta all’assunzione del cittadino straniero quando la comunicazione di avvio del procedimento sia stata indirizzata a un procuratore che non sia stato mai individuato come domiciliatario, con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e delle regole del contraddittorio procedimentale. La medesima norma risulta violata anche quando l’amministrazione non valuti nel merito le memorie difensive tempestivamente depositate, che rappresentino una sopravvenienza favorevole al destinatario, opponendo l’intervenuta adozione del provvedimento medio tempore. Il preavviso di revoca ricevuto da un procuratore privo di elezione di domicilio non costituisce dies a quo per il computo del termine, ma semplice notizia improduttiva di effetti nella sfera giuridica del destinatario.
Il Fatto
La Prefettura di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato ai fini dell’assunzione di un cittadino straniero, sul presupposto che la documentazione prodotta a comprova della situazione alloggiativa fosse risultata non veritiera. Il Commissariato di P.S. di Acerra, incaricato della verifica, aveva riscontrato che la persona indicata come ospitante negava di aver mai conosciuto il ricorrente.
Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso, il ricorrente riceveva un preavviso di revoca. Con scritti difensivi depositati nel febbraio 2025 rappresentava di aver alloggiato presso il domicilio dichiarato, pur per breve tempo, di aver trasferito la dimora a Napoli con cessione di fabbricato vidimata prima dell’impugnata revoca e, infine, comunicava una nuova ospitalità con certificato di idoneità alloggiativa. La Prefettura opponeva l’intervenuta adozione della revoca. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha conferito al precedente procuratore esclusivamente una delega volta a sollecitare la fissazione di un appuntamento ai fini della dichiarazione di presenza sul territorio dello Stato. Quel procuratore, tuttavia, non è mai stato individuato come domiciliatario.
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca risulta invece indirizzata proprio presso tale procuratore. Ne deriva la fondatezza della censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La data in cui il procuratore ha ricevuto il preavviso non può essere considerata dies a quo per il computo del termine: essa costituisce semplice notizia, non produttiva di effetti nella sfera giuridica del destinatario.
La norma risulta violata anche sotto un ulteriore profilo. Successivamente al preavviso, il ricorrente ha depositato memorie difensive con cui rappresentava il trasferimento di domicilio e allegava la relativa documentazione. Tali memorie avevano ad oggetto una sopravvenienza potenzialmente favorevole alla posizione del cittadino straniero, ma non sono state valutate nel merito dall’amministrazione.
La Prefettura ha opposto l’intervenuta revoca, adottata medio tempore, senza esaminare gli elementi sopravvenuti. Il ricorso è dunque accolto e la revoca impugnata va annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le peculiari connotazioni della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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