Accesso agli atti della società di progetto: improcedibile per sopravvenuta disponibilità (TAR Campania n. 2212 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, la sopravvenuta disponibilità della documentazione richiesta da parte del soggetto istante determina l’improcedibilità della domanda per difetto sopravvenuto di interesse. Qualora la pubblica amministrazione resistente riconosca che la documentazione ulteriormente richiesta non è mai venuta ad esistenza, la pretesa ostensiva va respinta, perché l’accesso non può avere ad oggetto un atto inesistente. Restano estranee al thema decidendum del giudizio sull’accesso le questioni sulla doverosità o meno di una formale delega e le conseguenze sulla validità dei contratti di diritto privato, afferendo a rapporti e pretese rimessi al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano in trentuno Comuni del Cilento, aveva chiesto alla società concessionaria e al soggetto delegato di prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti: la delega rilasciata alla società delegata per le attività di progettazione e direzione dei lavori, la scrittura privata del 2011 con cui tali incarichi erano stati affidati al ricorrente e alla sua società, e i singoli accordi contrattuali con i relativi acconti. Il diniego opposto dalla concessionaria ha dato origine al giudizio, proseguito davanti al TAR Campania a seguito di ordinanza declinatoria della competenza territoriale del TAR per l’Emilia Romagna.
Il ricorrente ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale a scopo difensivo, essendosi concluso con esito negativo un tentativo di conciliazione e risultando imminente l’avvio di un giudizio civile. La concessionaria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’assenza di un nesso di strumentalità necessaria, nonché la cessata materia del contendere per essere stati i documenti prodotti in un giudizio civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che gran parte della documentazione richiesta è stata resa disponibile al ricorrente, come eccepito dalla difesa resistente e riconosciuto dallo stesso istante in sede di discussione. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per la parte corrispondente, per sopravvenuto venir meno dell’interesse ostensivo.
Resta da esaminare la domanda riferita agli atti di delega che, secondo la prospettazione di parte, legittimerebbero il trasferimento di ogni potere alla componente interna della concessionaria. Il Collegio ritiene che l’argomento sulla necessità o meno di una formale delega resti estraneo al thema decidendum del giudizio sull’accesso.
Da un lato, l’interesse ostensivo è oramai soddisfatto per la messa a disposizione della documentazione contrattuale. Dall’altro, la resistente ha riconosciuto che tale ulteriore documentazione non esiste, in ragione della valenza meramente interna al soggetto concessionario del riparto di compiti tra le sue componenti. Ogni argomento sul diritto di prendere visione degli atti resta quindi superato dall’impossibilità di ostendere una documentazione mai venuta ad esistenza.
Il Collegio precisa inoltre che esulano dall’oggetto del giudizio sull’accesso le questioni sulla doverosità della delega formale e sulle conseguenze in termini di invalidità dei contratti di diritto privato. Si tratta di questioni afferenti a rapporti contrattuali e a reciproche pretese economiche, già dedotte davanti al giudice ordinario competente.
In conclusione, il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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