Verifica di anomalia e termini non perentori nell’aggiudicazione di servizi formativi (TAR Campania n. 393 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verifica di anomalia dell’offerta, il termine di quindici giorni assegnato all’operatore economico per rendere le giustificazioni non è perentorio, salvo che la lex specialis lo qualifichi espressamente come tale. La mancata o tardiva produzione dei giustificativi non determina quindi l’automatica esclusione dell’offerta sospetta, dovendo la stazione appaltante valutarne comunque la congruità sulla base della documentazione disponibile. Il giudizio di congruità ha portata globale e sintetica e non impone l’esame analitico delle singole voci di costo. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono insindacabili, salvo manifesta illogicità.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi di alta formazione e simulazione medico-scientifica bandito da una azienda sanitaria, insieme ai verbali di gara, alla verifica di anomalia e al disciplinare. La ricorrente si è classificata seconda con 86,88 punti, mentre l’aggiudicataria ha conseguito 89,71 punti con un ribasso del 50,86% sull’importo a base di gara.
Il ricorso contesta anzitutto l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenuta non conforme alle caratteristiche minime in tema di interfacciamento software. In via subordinata, lamenta l’eccessivo punteggio tecnico attribuito e l’omessa verifica dell’anomalia, per il mancato riscontro alla richiesta di giustificazioni nel termine assegnato e per l’incongruità dei costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla violazione del termine di cui all’art. 110, co. 2, D. lgs. n. 36/2023. Secondo la tesi della ricorrente, il RUP avrebbe dovuto concludere per l’anomalia sulla sola base degli atti, senza consentire un termine supplementare. Il Tribunale non condivide questa lettura.
Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8107 del 2025, il Collegio afferma che la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni non comporta l’automatica esclusione dell’offerta, dovendo l’amministrazione valutarla comunque anche sulla sola scorta della documentazione posseduta. Nè l’art. 110 D. lgs. n. 36/2023, nè il disciplinare indicano il termine come perentorio. La stazione appaltante poteva quindi tenere conto anche delle giustificazioni tardive.
Quanto al dedotto difetto di motivazione sul giudizio di congruità, il Tribunale ribadisce che tale giudizio ha portata globale e sintetica, senza necessità di esame dettagliato delle singole voci di costo (Cons. Stato, sez. III, n. 5073 del 2025). La motivazione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, profili non allegati in modo specifico. Generica è anche l’allegazione sull’elevato costo di mercato dei software.
Sul punto 2.2 del disciplinare, il Collegio osserva che l’interfacciamento software non è una caratteristica minima, ma un criterio di aggiudicazione con punteggio massimo di 10 punti. Non è contestata l’allegazione dell’amministrazione secondo cui la lex specialis non impone l’interfacciamento immediato, prevedendolo entro un mese dall’aggiudicazione. La censura è quindi infondata.
Riguardo ai punteggi tecnici, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, n. 7458 del 2025) secondo cui le valutazioni delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabili salvo manifesta illogicità. Nel caso concreto, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio superiore su quel criterio, sicché la censura cade. Egualmente infondate e, in più punti, generiche e quindi inammissibili, sono le doglianze sui costi di noleggio, sul compenso dei docenti in rapporto al CCNL, sull’asserito subappalto non dichiarato e sull’incongruità delle retribuzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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