Sostituzione del commissario ad acta inerte per inadempimento dell’ente (TAR Lazio n. 13477 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ove il Commissario ad acta nominato non provveda all’adempimento nel termine assegnato né compaia per relazionare sullo stato di esecuzione della sentenza, può disporne la sostituzione, affidando l’esecuzione a un diverso organo dell’amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso. La misura si configura come strumento acceleratorio della fase esecutiva, finalizzato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Il nuovo commissario è tenuto a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa in un giudizio concernente il rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal TAR Lazio la sentenza n. 23514/2025 che accoglieva il ricorso per l’ottemperanza alla pronuncia del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato. Con tale sentenza era stato nominato, per il caso di infruttuoso spirare del termine assegnato all’amministrazione, un Commissario ad acta nell’identificato Direttore generale dell’amministrazione resistente.
Decorso inutilmente anche il termine concesso al commissario per provvedere, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ex art. 114 cod. proc. amm., lamentando la mancata esecuzione della sentenza. Il collegio ha quindi convocato il commissario per una relazione sullo stato degli adempimenti, rinviando alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che, alla camera di consiglio fissata, il Commissario ad acta non è comparso né ha fornito giustificazioni per la mancata presenza. La sua inerzia, protrattasi oltre i termini assegnati, ha reso evidente l’impossibilità di conseguire l’esecuzione della sentenza attraverso l’organo originariamente designato.
Sul presupposto dell’inutile decorso del termine di sessanta giorni concesso all’amministrazione e di quello ulteriore assegnato al commissario, il tribunale ha ritenuto di dover procedere alla sostituzione del commissario inadempiente. La misura, espressamente prevista dall’art. 114 cod. proc. amm., è volta a garantire la piena effettività della pronuncia esecutiva, evitando che la resistenza dell’amministrazione o l’inerzia dell’ausiliario possano vanificare il risultato della tutela giurisdizionale.
In luogo del commissario originario è stato nominato il Dirigente preposto all’Ufficio III della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, al quale è stato concesso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per dare esecuzione alla sentenza, con facoltà di delega e senza compenso.
Il provvedimento, pur adottato nella forma della sentenza, ha natura ordinatoria e conclude il procedimento incidentale, rilanciando l’azione esecutiva attraverso un organo dotato di specifiche competenze contabili e patrimoniali, ritenuto idoneo a superare l’ostacolo rappresentato dall’inerzia del primo commissario.
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Nota della Redazione
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