Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1547 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione dell’azione esecutiva avverso la P.A., previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua formazione. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, ordina all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore dei difensori antistatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente, docente, la somma di € 1.332,78 oltre accessori, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per il servizio svolto in tre anni scolastici.
Il titolo esecutivo è stato notificato in forma esecutiva, ma l’amministrazione non ha corrisposto alcunché. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo preliminare del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche. La questione riguarda il dies a quo: se cioè esso coincida con la formazione del titolo o con la sua notificazione in forma esecutiva. Il Tribunale opta per la seconda soluzione e verifica che tra la notifica del titolo e quella del ricorso siano trascorsi più di otto mesi.
Il secondo passaggio riguarda l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. Il Collegio sottolinea che tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, come nella specie. Il requisito risulta comprovato mediante attestazione di segreteria depositata in giudizio.
Nel merito la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo giudiziale. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di pagare la somma liquidata, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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