Riconoscimento titolo estero e silenzio della P.A.: termine di tre mesi (TAR Lazio n. 3645 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il silenzio rilevante dell’Amministrazione quando ricorrono un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato e la scadenza del termine per la relativa definizione. In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato dell’Unione europea, al termine generale dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 si affianca il termine specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, previa verifica della completezza entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L’inerzia serbata su tali termini integra l’inadempimento dell’obbligo di provvedere e giustifica l’accertamento giudiziale, l’ordine di provvedere e la nomina anticipata del Commissario ad acta. L’omessa contestazione, da parte dell’Amministrazione, delle allegazioni del ricorrente va valutata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. quale non contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato, tramite la piattaforma telematica dedicata al riconoscimento della professione docente, un’istanza diretta a ottenere il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero in altro paese dell’Unione europea. L’Amministrazione non ha dato alcuna risposta.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lazio per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta con i conseguenti costi a carico dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua i presupposti del silenzio rilevante nella sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza di un privato e nella scadenza del termine. Nel caso concreto entrambi risultano integrati: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 è decorso inutilmente e il ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che lo legittima a ottenere un provvedimento.

Quanto al termine specifico, il giudice richiama l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo impone di accertare, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la completezza della documentazione esibita, dandone notizia all’interessato e richiedendo, ove necessario, le integrazioni.

Dagli atti emerge che l’Amministrazione è rimasta inerte e che i termini di legge sono scaduti senza che siano stati forniti chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della procedura. L’assenza di qualsiasi deduzione della parte resistente viene valutata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. quale non contestazione delle allegazioni del ricorrente.

La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è pertanto accolta. L’Amministrazione deve comunicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della sentenza, la completezza della documentazione ovvero le integrazioni necessarie, e determinarsi definitivamente sull’istanza entro tre mesi dal completamento della richiesta. In difetto provvede il Commissario ad acta, nominato fin d’ora nel Dirigente generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio richiama i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e quelli enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono liquidate forfettariamente in misura ridotta, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza d’appello sui presupposti del riconoscimento dei titoli stranieri e sul ruolo dell’adeverinta ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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