Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 381 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta nei limiti degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento, anche tardivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4332/2022 pubblicata il 15 settembre 2022, l’accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, in relazione agli incarichi di supplenza temporanea svolti, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.319,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva; decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, poiché il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Collegio assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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