Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docente (TAR Campania n. 375 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il contenuto dell’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, con valore conformativo-ordinatorio immediato del decisum. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, commisurate agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata all’Amministrazione in data 30 aprile 2025.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non in un mero adempimento formale.

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Alla ricorrente va pertanto assegnata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto in sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza fino al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o di quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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