Esclusa l’autonoma rilevanza dei legami parentali ai fini dell’interdittiva antimafia (TAR Basilicata n. 44 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare, i legami parentali tra la titolare di un’impresa individuale e un soggetto destinatario di misure di prevenzione non assumono autonoma rilevanza ai fini della dimostrazione del pericolo di condizionamento mafioso, ove manchino elementi concreti che lascino supporre cointeressenze economiche. L’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, deve basarsi su rapporti che, per natura, intensità o caratteristiche concrete, possano far ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, che l’impresa abbia una regia cd. clanica ovvero che le sue decisioni gestionali possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. La carenza di lavoratori subordinati, la mera convivenza del coniuge e l’uso di un’autovettura di sua proprietà non integrano, di per sé, elementi sufficienti a configurare tale pericolo.
Il Fatto
Una impresa individuale operante nella vendita al dettaglio di caffè e the e in altre attività commerciali impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, nonché il successivo provvedimento con cui l’ente erogatore ne pretendeva la restituzione di contributi pubblici percepiti. L’interdittiva era fondata, in particolare, su tre circostanze: la carenza di dipendenti, la presenza del marito della titolare nell’abitazione familiare e l’utilizzo da parte della stessa di un’autovettura riconducibile al coniuge, poi sequestrata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza prevalente, ha escluso che i legami parentali possano assumere rilevanza autonoma ai fini del giudizio di pericolosità, in assenza di indizi di cointeressenze economiche tra l’impresa e il soggetto vicino ad ambienti criminali. La valutazione prefettizia deve invece fondarsi su elementi concreti, valorizzando la natura e l’intensità dei rapporti, secondo il principio del più probabile che non.
Nella specie, la documentazione acquisita in giudizio non ha fatto emergere alcun indizio di ingerenza del coniuge nella gestione delle attività imprenditoriali, né elementi di riciclaggio di proventi illeciti. Le circostanze evidenziate dall’Amministrazione sono state ritenute dal Tribunale non decisive: la mancanza di lavoratori subordinati è compatibile con la dimensione individuale dell’impresa, la convivenza con il marito costituisce un fatto privato privo di significato sintomatico e l’uso dell’autovettura non implica alcuna forma di condizionamento gestionale.
Il Tribunale ha inoltre ravvisato il pregiudizio grave e irreparabile in considerazione dell’avvio del procedimento di chiusura delle attività commerciali da parte del Comune, conseguente all’interdittiva. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e assegnando alla Prefettura il termine di sessanta giorni per una nuova valutazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.