Falso ideologico del militare nei fogli di viaggio: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. pen. Sez. I n. 26018 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falso ideologico previsto dall’art. 480 cod. pen., e non il falso in foglio di licenza di cui all’art. 220 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che espone nei fogli di viaggio e nei registri di rilevazione delle presenze circostanze non veritiere, perché la fattispecie prevista dal codice penale militare di pace non sanziona il falso ideologico, ma solo il falso materiale. Ne deriva che, trattandosi di reato ordinario e non di reato militare, la cognizione spetta al giudice ordinario e deve escludersi la giurisdizione speciale ai sensi dell’art. 103, ultimo comma, Cost.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato conflitto di giurisdizione con il Tribunale ordinario di Cremona nell’ambito di un procedimento a carico di due militari, in servizio presso un reggimento dell’esercito. L’ipotesi contestata è che i due abbiano attestato in un foglio di viaggio e nel registro per la rilevazione delle presenze del personale comandato in un’operazione di distribuzione di vaccini fatti non rispondenti al vero, con l’aggravante di avere commesso il fatto per ottenere l’indennità di trasferta.

Il procedimento era pervenuto al giudice militare dopo che il Tribunale di Cremona, accogliendo le eccezioni difensive, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quello militare, ritenendo il registro di presenze equiparabile ai fogli di licenza e di via di cui all’art. 220 cod. pen. mil. pace. Investito della cognizione, il giudice militare ha a sua volta rilevato che la contestazione riguarda un’ipotesi di falsità ideologica punibile a norma dell’art. 480 cod. pen., rientrante nella giurisdizione ordinaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affermato la sussistenza del conflitto di giurisdizione, poiché il giudice ordinario e quello militare ricusano contemporaneamente di prendere cognizione dello stesso fatto attribuito alle stesse persone, determinando una condizione di stasi processuale risolvibile solo con l’intervento regolatore della Suprema Corte.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno qualificato la contestazione come falso ideologico, facendosi riferimento al contenuto degli atti — registro presenze e fogli di viaggio — non rispondente al vero, e non alla loro materialità. L’ipotesi desumibile dall’imputazione è dunque quella dell’art. 480 cod. pen., che sanziona la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

La Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. I n. 546 del 01/10/2025, dep. 2026, Rv. 289228-01, secondo cui integra il falso ideologico dell’art. 480 cod. pen., e non il falso in foglio di licenza dell’art. 220 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che espone nei fogli di viaggio circostanze non veritiere relative alle missioni compiute. In motivazione si è precisato che la norma militare non sanziona il falso ideologico, ma solo il falso materiale di chi forma un atto contraffatto o alterato. Analogamente, Sez. F n. 47926 del 24/08/2017, Rv. 271058-01 ha ritenuto integrato il falso ideologico nella condotta del militare che espone nei fogli di viaggio orari dichiarati non veritieri sulla protrazione temporale delle missioni.

Su queste basi la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice che ha sollevato il conflitto. Poiché l’art. 103, ultimo comma, Cost. attribuisce la giurisdizione ai tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, e non vertendosi in tale materia bensì in tema di reati ordinari, è stata esclusa la giurisdizione speciale ed è stata affermata la giurisdizione del Tribunale ordinario di Cremona, al quale gli atti sono stati trasmessi.

Nota della Redazione

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