Elezione di domicilio e rinuncia al mandato del difensore (Cass. pen. Sez. V n. 22053 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale dichiarazione comunicata all’autorità procedente di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La dichiarazione produce effetto solo dal momento in cui interviene, con la conseguenza che le notifiche anteriormente eseguite presso il domicilio eletto restano valide. Non integra pertanto alcuna nullità lo svolgimento del giudizio di primo grado quando l’imputato, regolarmente citato presso il domicilio eletto e informato del processo, sia stato assistito da difensore officioso che abbia concretamente esercitato l’incarico fino alla decisione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 61, nn. 7 e 11, cod. pen., con statuizioni civili. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città.
Avverso la decisione di appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata conoscenza del giudizio di primo grado, l’insufficienza del compendio probatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso contesta, in particolare, che il difensore divenuto domiciliatario avesse ricevuto le notifiche senza aver mai conosciuto l’assistita.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto nel complesso il ricorso. Sul primo motivo ha premesso che, in ragione della data in cui è stata dichiarata l’assenza, la disciplina applicabile è quella antecedente la riforma Cartabia e che l’eccezione, formulata per la prima volta con i motivi aggiunti, non può considerarsi tardiva. La censura è tuttavia infondata nel merito.
Dagli atti emerge che l’imputata, all’identificazione, nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso il suo studio. Presso quel domicilio le fu notificato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la citazione per la prima udienza; il difensore risultò ritualmente avvisato. La non accettazione dell’elezione di domicilio intervenne solo dopo la prima udienza e prima della seconda.
La Corte richiama il principio per cui la rinuncia al mandato del difensore domiciliatario, con espressa dichiarazione di non accettare le notifiche, rende inidonea l’elezione di domicilio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché questa non assolve più alla sua funzione di garantire la conoscenza degli atti (Sez. VI n. 44156 del 03.11.2021). Ne deriva che la dichiarazione produce effetto solo dal momento in cui interviene: le notifiche precedenti restano valide e l’imputata, citata regolarmente, era a conoscenza del processo.
La Corte esclude poi che il rapporto fiduciario si fosse esaurito prima della prima udienza: l’imputata aveva fornito il recapito telefonico alla polizia giudiziaria e il difensore aveva ricevuto l’avviso già il 1° ottobre 2020, mentre la rinuncia intervenne solo in prossimità della seconda udienza. Il difensore officioso, già presente in primo grado, esercitò concretamente l’incarico, partecipando all’esame dei testi e alle conclusioni, e presentò l’atto di impugnazione.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logicità della motivazione, senza possibilità di rileggere gli elementi di fatto (Sez. U. n. 6402 del 30.04.1997). La sentenza impugnata ha ricostruito le risultanze sulla testimonianza della parte lesa, che ha riconosciuto l’autrice e ha riferito della scoperta della sottrazione dei monili quattro giorni dopo l’ultima presenza della donna nell’abitazione, unica estranea ad avervi accesso. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulla gravità del fatto, consumato con abuso di relazione domestica, in assenza di elementi positivi. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari