Misure di sicurezza e presunzione di pericolosità nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 30428 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di sicurezza personali non costituiscono effetti automatici della condanna e postulano in via generale un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 202 e 203 cod. pen. Tuttavia, in tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista in caso di condanna non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità, operando una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio e dalla persistenza del vincolo criminale, superabile solo con elementi di segno contrario. La valutazione di pericolosità non deve essere rinnovata in ogni fase del giudizio ove risulti già effettuata dal giudice di merito e non sia stata specificamente devoluta. Nel giudizio di appello definito con accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. limitato al trattamento sanzionatorio, il giudice non è tenuto a rinnovare analiticamente valutazioni già cristallizzate e non contestate.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., unificando la pena nel vincolo della continuazione con precedenti irrevocabili e applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

In appello le parti raggiungevano un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinuncia agli altri motivi di gravame. La Corte d’appello recepiva l’accordo e confermava nel resto la sentenza di primo grado, compresa la misura di sicurezza, senza svolgere autonome valutazioni sui presupposti applicativi. Il condannato ricorre per cassazione deducendo la mancanza di un accertamento attuale e individualizzato della pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio generale secondo cui le misure di sicurezza personali non sono effetto automatico della condanna e richiedono un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale. Su questa base il ricorrente costruisce la censura di violazione degli artt. 202, 203 e 205 cod. pen. e dell’art. 27 Cost.

Il Collegio corregge però il presupposto della doglianza. In tema di associazione di tipo mafioso l’applicazione della misura di sicurezza in caso di condanna non impone l’accertamento in concreto della pericolosità, poiché opera una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo di mutua solidarietà. Tale presunzione può essere superata solo quando siano acquisiti elementi dai quali emerga l’assenza di pericolosità. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato di legittimità.

Il secondo passaggio riguarda il profilo processuale. La valutazione di pericolosità non deve essere necessariamente rinnovata in ogni fase del giudizio ove risulti già effettuata dal giudice di merito e non sia stata ritualmente e specificamente devoluta. Nel caso concreto la misura era stata applicata in primo grado all’esito di una valutazione complessiva della personalità, della natura dei fatti e dei precedenti penali. Quella statuizione non era stata oggetto di autonoma censura in appello, né rientrava nell’oggetto dell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., circoscritto alla sola rideterminazione della pena.

Ne deriva che il giudice dell’impugnazione, recependo l’accordo e confermando il resto, non era tenuto a rinnovare analiticamente valutazioni già cristallizzate. La Corte osserva inoltre che la pericolosità può fondarsi anche sulla gravità del reato associativo, sul ruolo rivestito e sull’assenza di elementi contrari, essendo onere della difesa allegare circostanze concrete e sopravvenute di segno opposto. Nel caso di specie nessun elemento sopravvenuto è stato dedotto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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