Utilizzabilità dei tabulati pre-riforma e insufficienza della sola lettura atomistica delle prove (Cass. pen. Sez. 5 n. 18418 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, la disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021 — che esige che i dati acquisiti prima della sua entrata in vigore siano utilizzati unitamente ad “altri elementi di prova” — risulta rispettata quando l’utilizzazione processuale dei tabulati sia avvenuta in concorso con elementi di prova di natura dichiarativa, documentale e logica, idonei a sostenere l’affermazione di colpevolezza secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. È, inoltre, inammissibile per genericità il motivo di ricorso che proponga una lettura parcellizzata e atomistica del materiale probatorio, non essendo consentito in sede di legittimità censurare la valutazione globale e integrata degli elementi acquisiti operata dal giudice di merito. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con il richiamo alle modalità di realizzazione del fatto e ai precedenti specifici dell’imputato, non è sindacabile in cassazione ove congruamente motivato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 468 cod. pen., per aver contraffatto il sigillo della Repubblica Italiana, il logo della “Legione Carabinieri Lazio” e il timbro “Stazione”, utilizzandoli per inviare, a mezzo mail, una richiesta di documentazione anagrafica all’Ufficio Anagrafe del Comune di Vergato, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, rigettando la tesi difensiva circa l’inutilizzabilità dei dati del traffico telefonico. Ha ricordato che, prima della riforma, l’acquisizione dei tabulati era ritenuta consentita con decreto motivato del pubblico ministero, ma che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza della Grande Sezione 2 marzo 2021, C-746/18, ha imposto il controllo preventivo di un giudice o di un’autorità indipendente. In attuazione di tali principi, il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, ha riscritto l’art. 132 d.lgs. n. 196/2003, subordinando l’acquisizione a decreto motivato del giudice. La legge di conversione n. 178/2021 ha poi previsto che i dati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge siano utilizzabili solo unitamente ad altri elementi di prova.
La Corte ha precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali “altri elementi di prova” possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo anche prove indirette o indiziarie. Nel caso di specie, l’affermazione di responsabilità non si è fondata esclusivamente sui tabulati, ma su una pluralità di elementi, valutati unitariamente: le dichiarazioni della intestataria formale dell’utenza, i contatti reiterati con l’utenza della moglie dell’imputato, il rinvenimento presso l’abitazione di una ricevuta di consegna della scheda sim e gli esiti di precedenti perquisizioni che avevano fatto emergere materiale idoneo alla falsificazione.
La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità, poiché la censura si risolveva in una lettura atomistica delle risultanze, non consentita in sede di legittimità. Ha, inoltre, ribadito che il giudice di appello non ha l’obbligo di controbattere ogni deduzione difensiva e che il vizio di motivazione sussiste solo quando la carenza o l’illogicità siano evidenti, percepibili ictu oculi. Ha infine dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, sottolineando l’insindacabilità del giudizio di merito ove congruamente motivato.
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Nota della Redazione
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