Alimenti al genitore: il figlio che paga può agire in regresso, ma conta la capacità economica dei coobbligati (Trib. Ravenna 486/2026)
Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione civile, sentenza n. 486 del 29 giugno 2026 (R.G. n. 2190/2023) — Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli
Il principio
Il coobbligato che soddisfa integralmente i bisogni alimentari del genitore può agire in regresso verso l’altro obbligato senza preventiva diffida; il concorso, tuttavia, non si divide automaticamente in parti uguali, ma deve essere determinato in proporzione alle rispettive condizioni economiche e può essere assolto anche mediante un apporto materiale alla cura del genitore.
Il fatto
Dopo la morte della madre, uno dei due figli chiedeva la divisione ereditaria e la ricostituzione dell’asse. Domandava, fra l’altro, la restituzione di prelievi effettuati dal fratello, il riconoscimento come mutuo di somme versate sul conto materno e il rimborso pro quota degli importi corrisposti per il sostentamento, oltre alle spese funerarie e all’ultima retribuzione della badante.
La motivazione
Il Tribunale, richiamando Cass. n. 9541/2010, ha escluso il mutuo perché la sola consegna del denaro non prova un titolo restitutorio. I versamenti erano destinati ai bisogni della madre non autosufficiente e integravano l’adempimento dell’obbligo alimentare previsto dagli artt. 433 e 441 c.c., non un’obbligazione naturale. In base a Cass. n. 3901/1968 e Cass. n. 4883/1988, il regresso è astrattamente ammesso senza diffida; nel caso concreto è stato però negato perché il convenuto disponeva di risorse modeste e contribuiva materialmente alla cura quotidiana, mentre l’attore aveva capacità economica molto superiore. I prelievi contestati risultavano impiegati per pagare le badanti. L’asse è stato limitato alla giacenza del conto e agli arredi, con attribuzioni e conguagli indicati nel dispositivo.
Implicazioni pratiche
Il diritto di regresso per gli alimenti non comporta una ripartizione matematica a metà. Occorre documentare le condizioni economiche di ciascun obbligato e considerare anche le prestazioni materiali effettivamente rese al familiare bisognoso.
Provvedimento integrale:
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