Il fondo patrimoniale è revocabile se il fideiussore vi conferisce tutti gli immobili pregiudicando la banca (Trib. Nola 1294/2026)

Tribunale di Nola, Sezione civile, sentenza n. 1294 del 31 marzo 2026

Il principio

È soggetta a revocatoria la costituzione di un fondo patrimoniale con cui il fideiussore conferisca tutti i propri immobili, rendendo più difficile la soddisfazione del credito della banca. Trattandosi di atto gratuito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, senza che rilevino la conoscenza del coniuge o le finalità familiari dichiarate.

Il fatto

Una banca agiva in revocatoria contro l’atto con cui un fideiussore aveva costituito in fondo patrimoniale l’intero proprio compendio immobiliare. La garanzia personale era stata prestata in relazione a un rapporto di affidamento bancario già in essere. Secondo l’istituto di credito, il successivo vincolo aveva compromesso la garanzia patrimoniale generica e reso più incerta l’esecuzione sul patrimonio del garante.

La motivazione

Il Tribunale ha ricordato che, ai fini dell’art. 2901 c.c., il credito tutelabile sorge già con la prestazione della fideiussione e con l’instaurazione del rapporto garantito, senza che sia necessario attendere l’inadempimento definitivo o la formazione di un titolo esecutivo. Il conferimento di tutti gli immobili nel fondo patrimoniale integrava l’eventus damni, perché diminuiva qualitativamente la consistenza della garanzia e rendeva più difficoltosa la realizzazione del credito.

Quanto all’elemento soggettivo, la prossimità temporale tra garanzia e costituzione del fondo, unita all’ampiezza del vincolo, dimostrava la scientia damni del disponente. Poiché la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non occorre provare la partecipazione o la consapevolezza del coniuge beneficiario. Neppure le esigenze della famiglia escludono la revocabilità quando l’atto arreca un concreto pregiudizio ai creditori.

Implicazioni pratiche

La decisione conferma che il fondo patrimoniale non costituisce uno schermo assoluto contro le azioni dei creditori. Per la banca è sufficiente dimostrare l’anteriorità del credito, anche eventuale, il peggioramento della garanzia patrimoniale e la consapevolezza del debitore; non è invece necessario provare una frode concertata con il coniuge. Il fideiussore deve quindi considerare che il vincolo apposto dopo l’assunzione della garanzia può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore.

Leggi il testo integrale della sentenza.

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