Iscrizione retroattiva nel registro degli indagati anche se mai avvenuta (Cass. pen. Sez. III n. 27127 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta disciplinata dall’art. 335-quater cod. proc. pen. può avere ad oggetto non solo la retrodatazione di un’iscrizione già effettuata nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., ma anche l’effettuazione di un’iscrizione mai eseguita con effetto retrodatato. Tale richiesta tutela il diritto di difesa della persona che assume di essere sostanzialmente indagata e, per la latitudine della formula normativa, è proponibile anche nell’ambito del procedimento di riesame avverso misure cautelari reali. L’iscrizione resta però subordinata all’esistenza di indizi, e non di meri sospetti di coinvolgimento nel reato. Il giudice che ritenga l’istanza infondata deve spiegare in modo compiuto e non arbitrario perché i reati non siano da attribuire al richiedente nei termini indiziari richiesti.
Il Fatto
Il Tribunale ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro a fini di prova emesso dal Pubblico ministero nei confronti di un soggetto non indagato, con cui erano stati sottoposti a vincolo una chiavetta USB, una rubrica con numeri telefonici e un telefono cellulare. I reati ipotizzati sono l’associazione per delinquere e le violazioni in materia di imposte sui redditi, nell’ambito di un sistema di interposizione di manodopera attuato tramite più società prive di autonomia organizzativa.
Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso, dolendosi della mancata iscrizione nel registro degli indagati, con conseguente lesione delle garanzie difensive, e della genericità della motivazione del decreto genetico, assunto come atto meramente esplorativo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’ammissibilità del controllo sull’omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato, sollecitato dall’interessato per ragioni di tutela dei propri diritti. L’ordinanza impugnata aveva ritenuto che l’iscrizione costituisse valutazione appartenente in via esclusiva al Pubblico ministero, quale dominus delle iscrizioni.
Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 335-quater cod. proc. pen., comma 8, che nel caso di accoglimento impone al giudice di indicare la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato. La latitudine delle parole impiegate, considerate nella loro connessione, induce a ritenere applicabile l’istituto della retrodatazione anche quando, al momento del provvedimento, l’iscrizione non sia ancora avvenuta.
Il profilo sistematico conforta la lettura: l’art. 335-ter cod. proc. pen. consente al giudice, quando deve compiere un atto del procedimento, di ordinare d’ufficio l’iscrizione della persona non ancora iscritta. Sarebbe irragionevole ammettere la tutela di ufficio e non anche su richiesta del diretto interessato, posto che in entrambi i casi identiche sono le esigenze del diritto di difesa.
La richiesta, per la formula ampia dell’art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., può essere presentata anche nel procedimento di riesame avverso misure cautelari reali. Nel merito, tuttavia, l’istanza è infondata: l’iscrizione è disposta, a norma dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo quando risultino indizi a carico, che devono possedere significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita alla persona, non potendosi riconoscere rilievo a meri sospetti di coinvolgimento, come già affermato dalla Sez. I n. 36918 del 03.10.2024.
L’ordinanza, pur con l’erronea affermazione sulla competenza esclusiva del Pubblico ministero, spiega in modo compiuto e non arbitrario perché i reati non siano da attribuire al ricorrente nei termini indiziari richiesti. Il Tribunale lo descrive come persona inserita nella concreta operatività della società coinvolta, senza indicarlo come amministratore legale o di fatto; la diversa qualifica è affermata nel ricorso, ma non nel provvedimento impugnato, e la richiesta di diversa lettura delle risultanze istruttorie non è consentita in sede di legittimità.
Manifestamente infondate sono infine le censure sulla pretesa apparente motivazione del decreto: il Tribunale ha evidenziato che esso riporta i capi di imputazione provvisori, indica le ragioni della pertinenza delle cose al reato, delimita la finalità della ricerca, il tempo di apprensione dei dispositivi in sessanta giorni e la tipologia dei dati acquisibili, escludendo quelli attinenti alla vita privata. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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