Rimessione del processo: l’istanza va notificata personalmente alle parti (Cass. pen. n. 11149/2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo deve essere notificata personalmente alle altre parti ai sensi dell’art. 46 c.p.p. La notificazione costituisce condizione indefettibile di ammissibilità e non ammette equipollenti. Non è quindi sufficiente la consegna di una copia dell’istanza al difensore della parte nel corso dell’udienza, neppure quando questi ne attesti la ricezione. L’obbligo di notificazione personale riguarda anche la persona offesa non costituita parte civile. Il rigore della disciplina è giustificato dalla possibile deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e dall’esigenza di consentire a tutti gli interessati di interloquire sulla richiesta.
Il Fatto
Alcuni imputati in un procedimento per associazione di tipo mafioso chiedevano la rimessione del processo, sostenendo che una intensa pressione mediatica sviluppatasi attorno alla vicenda avesse determinato un deterioramento del contesto ambientale e inciso sull’organizzazione e sullo svolgimento del giudizio. Secondo gli istanti, le conseguenti decisioni processuali avrebbero compromesso le esigenze difensive e alimentato un legittimo sospetto sull’imparzialità dell’organo giudicante.
L’istanza era stata depositata in udienza e consegnata in copia ai difensori degli altri imputati e delle parti civili presenti, i quali avevano sottoscritto per ricevuta. I richiedenti sostenevano che tale modalità fosse idonea a portare ritualmente a conoscenza delle altre parti la domanda di rimessione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione non esamina nel merito le ragioni addotte a fondamento della rimessione, perché individua preliminarmente una causa di inammissibilità relativa alle modalità di notificazione dell’istanza. L’art. 46, commi 1 e 4, c.p.p. richiede che la richiesta sia notificata alle altre parti. Tale adempimento non costituisce una mera formalità sostituibile attraverso modalità equivalenti, ma una condizione espressamente posta a presidio dell’ammissibilità della domanda.
La Corte chiarisce che la notificazione deve essere effettuata alla parte personalmente e non soltanto al suo difensore. La rappresentanza processuale attribuita al difensore non si estende automaticamente alla ricezione dell’istanza di rimessione, che costituisce un atto personale della parte. La consegna materiale della copia in udienza al difensore, anche accompagnata dalla sottoscrizione per ricevuta, non soddisfa quindi il requisito previsto dalla legge.
Il medesimo regime rigoroso si applica anche alla persona offesa non costituita parte civile. La ragione risiede nella particolare incidenza della rimessione sulla struttura stessa del processo: il suo eventuale accoglimento comporta lo spostamento del giudizio dalla sede territorialmente competente e incide quindi sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Proprio per questo, tutti i soggetti interessati devono ricevere una conoscenza formale e personale dell’istanza, così da poter esercitare effettivamente il diritto di interlocuzione.
Nel caso concreto, la consegna delle copie ai difensori presenti in udienza non poteva essere considerata equipollente alla notificazione prescritta dall’art. 46 c.p.p. La Corte dichiara pertanto inammissibile la richiesta di rimessione senza affrontare le deduzioni relative alla pressione mediatica e al prospettato legittimo sospetto. Agli istanti viene inoltre applicata la conseguenza pecuniaria prevista dall’art. 48, comma 6, c.p.p.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.