Sei scatti stipendiali esclusi per il personale dell’Aeronautica militare (TAR Campania n. 127 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta esclusivamente al personale appartenente alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e non si estende al personale delle forze armate. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 16 legge n. 121/1981 delimita l’ambito soggettivo della disposizione e non comprende l’Aeronautica militare, estranea all’espletamento di funzioni di polizia. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. si limita a confermare, per le forze di polizia ad ordinamento militare, il regime previgente, senza estenderlo a tutte le forze armate. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione dell’art. 3 Cost., difettando la comparabilità delle situazioni poste a confronto.
Il Fatto
Un dipendente in pensione dell’Aeronautica militare, collocato in quiescenza a domanda con decorrenza dal 1° febbraio 2021, ha chiesto all’INPS l’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio della maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’Istituto ha respinto l’istanza con nota del 9 giugno 2022, assumendo il difetto del requisito soggettivo e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma e sostenendo che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., collocato nel codice dell’ordinamento militare, ne imporrebbe l’applicazione a tutte le forze armate. Ha inoltre prospettato, in memoria, una questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. L’INPS si è costituito controdeducendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, richiamando in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 8244 del 2024 e i precedenti ivi citati. Da tali pronunce si ricava che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia ferma, per tutte le forze di polizia, la disciplina dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l’istituto dei sei scatti.
Il punto decisivo è l’ambito applicativo soggettivo. La nozione di forze di polizia richiamata dalla disposizione è ampia ma delimitata dall’art. 16 legge n. 121/1981, cui la stessa norma rinvia, e non distingue tra ordinamento civile e militare, purché si tratti di forze di polizia. Ne restano escluse le forze armate, che tali non sono ai sensi della richiamata disposizione. Il codice dell’ordinamento militare ha quindi solo confermato il regime vigente per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, senza estenderlo a tutte le forze armate.
Il Collegio esamina anche le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 cod. ord. mil., ritenendole non idonee a sostenere la tesi estensiva. La promozione alla vigilia, alternativa al beneficio per gli ufficiali in servizio permanente, è stata abrogata dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015, con la conseguenza che il venir meno della prestazione principale estingue l’obbligazione per impossibilità. Analogamente, gli artt. 1076 e 1077 cod. ord. mil., richiamati dal comma secondo, sono stati abrogati dalla medesima legge, facendo venir meno la condizione legittimante il beneficio.
Il ricorrente, dipendente in pensione dell’Aeronautica militare, non è dunque in possesso del requisito soggettivo richiesto dalla norma. La questione di legittimità costituzionale, oltre che generica, è manifestamente infondata: difetta il presupposto della comparabilità delle situazioni poste a confronto, poiché l’emolumento è riconosciuto a fronte dell’espletamento di funzioni di polizia, pacificamente non svolte dal personale dell’Aeronautica militare. Le specificità del comparto difesa e sicurezza non escludono la ragionevolezza di trattamenti differenziati. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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