Via libera alla conferenza di servizi per gli atti sopravvenuti del PAUR (TAR Sicilia n. 1062 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, svolta secondo il modulo dell’art. 14-ter legge n. 241/1990, non è un adempimento formale ma il luogo in cui tutti gli interessi pubblici coinvolti devono essere ponderati contestualmente. L’omessa convocazione dell’ente di gestione di un’area naturale protetta che abbia espresso un dissenso motivato nella prima riunione integra un vizio procedurale che vizia il parere istruttorio conclusivo e, in via conseguenziale, il decreto di VIA che lo recepisce. L’acquisizione di documentazione integrativa e del parere urbanistico dopo la chiusura dei lavori, senza interlocuzione con tutte le amministrazioni, impedisce che la decisione finale sia assunta con la ponderazione contestuale degli interessi che la legge impone di valutare.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili e titolari di aziende commerciali situate nelle immediate vicinanze del sito destinato a ospitare un impianto di depurazione consortile, hanno impugnato il decreto assessoriale con cui è stata espressa la valutazione di impatto ambientale positiva, comprensiva della VINCA e delle autorizzazioni settoriali, nell’ambito del P.A.U.R. Il progetto, affidato al Commissario straordinario unico per la depurazione e scaturito da una procedura di infrazione comunitaria, interessa un’area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, interna a un parco archeologico e prossima a un’area marina protetta e a siti della rete Natura 2000.

I ricorrenti hanno censurato, tra l’altro, la violazione delle norme sulla partecipazione alla conferenza di servizi, il difetto di istruttoria, il vizio di motivazione e l’illegittimità delle condizioni ambientali imposte. L’amministrazione regionale e la Commissione Tecnica Specialistica hanno resistito, sostenendo la legittimità del modulo procedimentale adottato e la piena ponderazione dei pareri acquisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, richiamando la consolidata giurisprudenza sulla vicinitas in materia ambientale. La vicinanza dei soggetti rispetto al sito destinato a ospitare una struttura con potenzialità inquinanti è sufficiente a fondare l’azione, non potendosi addossare loro la prova effettiva del danno.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo sulla violazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi. L’ente di gestione dell’area marina protetta ha partecipato alla prima riunione del 31 ottobre 2024 ed ha espresso un parere negativo dettagliato, contestando l’inadeguatezza degli standard di depurazione, la collocazione dello scarico e l’assenza di misure per i malfunzionamenti. Il proponente ha depositato specifiche controdeduzioni, comunicate alla Commissione, ma l’ente è stato pretermesso dalla seconda riunione del 10 febbraio 2025 per un disservizio tecnico e la sua richiesta di nuova convocazione è stata respinta.

La Corte ha osservato che la mancata convocazione non costituisce omissione di un mero adempimento formale, ma ha leso in concreto la competenza e le attribuzioni dell’ente di tutela, impedendogli di esaminare i riscontri e le deduzioni tecniche del proponente sui profili oggetto del proprio dissenso. Tali profili, riguardanti l’adeguatezza degli standard di depurazione, sono essenziali ai fini del giudizio di compatibilità ambientale.

Il Collegio ha inoltre rilevato che, dopo la chiusura dei lavori, sono state acquisite ulteriori integrazioni istruttorie e il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, già invitato a esprimersi in sede di conferenza. La Commissione ha emesso i successivi pareri conclusivi proprio sulla base di tali sopravvenienze, senza interlocuzione con tutte le amministrazioni interessate. Secondo la giurisprudenza richiamata, la conferenza di servizi è un modulo dinamico: i soggetti coinvolti devono essere posti in condizione di pronunciarsi su tutte le sopravvenienze prima della chiusura, poiché l’amministrazione procedente non può proseguire l’interlocuzione solo con alcuni di essi.

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del parere istruttorio conclusivo e, in via conseguenziale, del decreto di VIA, con obbligo di riconvocare la conferenza e acquisire le determinazioni dei soggetti pretermessi anche sugli atti sopravvenuti. Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibili le censure di merito su localizzazione, qualificazione dell’impianto e condizioni ambientali, profili connotati da elevata discrezionalità tecnica non sindacabile, e ha compensato le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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