Ordinanza di demolizione su opera già rimossa è nulla per inesistenza dell’oggetto (TAR Campania n. 104 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione che abbia ad oggetto un manufatto già rimosso prima della sua adozione è nulla per inesistenza materiale dell’oggetto, non potendo il richiamo al corretto parametro normativo, nella specie l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, sanare l’illegittimità formale di un provvedimento privo di presupposto. Resta invece legittima l’ordinanza che disponga la demolizione di opere abusive ancora esistenti, accertate mediante istruttoria successiva e non smentite dal privato. L’annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti, adottati ai sensi degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001 anziché dell’art. 35 applicabile agli interventi su suoli di enti pubblici, non determina la nullità del nuovo ordine di ripristino quando questo conservi un oggetto materialmente esistente.
Il Fatto
La società ricorrente conduce in locazione, da anni, alcune piscine e le strutture collegate, site all’interno di un complesso immobiliare in Napoli di proprietà di una fondazione pubblica. Nel 2015 presenta una C.I.L. asseverata per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Due sopralluoghi del 2017 accertano molteplici abusi e la difformità rispetto a quanto asseverato; emerge inoltre che l’area è assoggettata a vincoli ambientali e che le opere ne sono prive. Seguono il sequestro preventivo dell’area, l’inefficacia della CILA e, nel 2017, le ordinanze di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001. Nel 2018 il Comune, ritenute sanabili le opere interne, ordina la demolizione delle sole opere non sanabili; la società comunica il ripristino e il Comune irroga una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.
Nel 2023, rilevata l’erronea applicazione degli artt. 31 e 33 in ragione della natura pubblica della fondazione proprietaria, il Comune annulla in autotutela i precedenti provvedimenti e adotta nuove disposizioni ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. La società ricorre deducendo la nullità delle ordinanze per difetto di oggetto, avendo demolito le opere prima della loro emanazione, oltre a difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto superflua la richiesta di CTU o di verificatore, poiché il Comune ha depositato la relazione di sopralluogo congiunto del 10.09.2025, che cristallizza la situazione di fatto esistente. Nel merito, il ricorso è fondato limitatamente a una delle due ordinanze.
Per tale provvedimento, il manufatto in sopraelevazione risulta demolito prima dell’emanazione dell’ordinanza, come confermato dallo stesso Comune nella memoria difensiva. La nota della Soprintendenza attesta che già in data 8.05.2017 era stata accertata, con verbale della Polizia Locale, l’avvenuta demolizione. Il Comune ha dunque ingiunto, nel 2023, la demolizione di un’opera già rimossa anni prima, adottando un provvedimento nullo per inesistenza materiale del suo oggetto.
Non vale a salvarlo il dichiarato intento di sanare l’illegittimità formale mediante il corretto richiamo all’art. 35 del TU Edilizia: la nullità attiene al presupposto materiale, non alla veste normativa del potere esercitato.
Opposta la conclusione per la seconda ordinanza. La tesi della ricorrente è smentita dalla documentazione e dalla complessa istruttoria compiuta dall’Ufficio. Assume rilievo decisivo il sopralluogo del 10.09.2025, ultimo degli accessi operati, che ha accertato la perdurante esistenza di molteplici abusi, tra cui un ampliamento volumetrico, una pensilina, modifiche dei prospetti, un frangisole e pannellature. L’accesso segue il sopralluogo del 27.03.2025 richiamato nel decreto di archiviazione e la presenza dei manufatti non è efficacemente smentita.
Le opere rinvenute non coincidono né con quelle indicate nella determina del 2018, né con quelle oggetto della richiesta di archiviazione relativa al sequestro del 2023, la cui demolizione è stata accertata il 27.03.2025. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con annullamento di una ordinanza e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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