Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 8470 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulti accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. Sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, parametrata all’interesse legale, che decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria. È designato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il docente ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro due sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle relative somme. I titoli non erano stati impugnati e avevano acquisito l’autorità del giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione delle sentenze, con fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo e con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato delle sentenze azionate, attestato da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto e all’amministrazione è stato ordinato di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Tribunale ha designato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega, che su istanza della parte ricorrente darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente ed entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto equo il parametro dell’interesse legale, esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel testo modificato dalla legge di stabilità per il 2016. Le astreintes decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessano all’atto dell’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alle sentenze funzionali al giudizio di ottemperanza, sono state poste a carico del Ministero e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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