Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1471 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, come previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il creditore può agire in ottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e assegna all’ente un termine per provvedere. Ove perduri l’inerzia, nomina un commissario ad acta per assicurare l’effettivo soddisfacimento del diritto. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e gravano sull’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 830/2013, aveva condannato il comune a risarcire il danno non patrimoniale in favore delle eredi del defunto, quantificandolo in € 160.000,00 per ciascuna delle due figlie e € 180.000,00 per la moglie, oltre accessori. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1366/2016, respingeva il gravame dell’ente. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31958/2022, rigettava il ricorso del comune, rendendo definitiva la statuizione.
L’amministrazione non corrispondeva spontaneamente quanto dovuto. Le ricorrenti proponevano quindi tre ricorsi in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’ente all’esatta esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il comune non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei tre giudizi, in quanto proposti per l’ottemperanza delle medesime sentenze. Nel merito, dalla documentazione emerge che tutte le decisioni erano munite di formula esecutiva e notificate in tale forma: la sentenza del Tribunale il 17 agosto 2015, mentre la pronuncia d’appello e l’ordinanza di legittimità il 16 giugno 2023. Da tali date risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Tribunale richiama l’obbligo giuridico delle amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, come prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e costantemente affermato in giurisprudenza (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, sent. 3 ottobre 2022, n. 6096/2022). Osserva inoltre che il rigetto del ricorso da parte della Cassazione comporta il passaggio in giudicato della decisione della Corte territoriale (Cass., sez. III, sent. 26 maggio 2020, n. 9673).
Su queste basi il Collegio dichiara l’obbligo del comune di corrispondere le somme indicate nella sentenza del Tribunale, comprensive degli accessori da determinarsi secondo le modalità ivi previste e maggiorate degli interessi decorrenti dalla proposizione del ricorso sino al soddisfo, nella misura dell’art. 1284, quarto comma, c.c. Assegna quindi all’ente un termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere.
In caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina quale commissario ad acta il segretario generale del comune di Rogliano, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro novanta giorni dal ricevimento. Il compenso del commissario è posto interamente a carico dell’amministrazione intimata e liquidato con separato provvedimento. Le spese del giudizio, liquidate in € 4.906,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e gravano sul comune, con rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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