Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 8366 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all’ente di far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato entro un termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nei limiti degli interessi legali sul complessivo dovuto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente ha azionato davanti al TAR Campania il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che, dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di supplenza, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre interessi legali. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in copia autentica quale titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di prolungato inadempimento. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudicato azionato. La sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e risulta decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96. L’Amministrazione non ha dato effettiva esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’accoglie nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, in coerenza con Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.