Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul transito docenti AFAM (TAR Abruzzo n. 518 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’istituzione di alta formazione artistica e musicale abbia omesso di valutare le domande di transito dei docenti in un diverso settore artistico-disciplinare è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito e determina, di regola, la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso un’istituzione di alta formazione artistica e musicale, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il verbale del Consiglio di Amministrazione e la decisione del Consiglio Accademico con cui era stata disposta la mancata valutazione delle domande di transito in un diverso settore artistico-disciplinare.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione al verbale del Consiglio di Amministrazione del 09.07.2025 e al Documento di Programmazione Triennale del Reclutamento del Personale, nella parte relativa ai posti vacanti e ai settori con maggiore scopertura. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria con cui parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Su tale presupposto ha ritenuto che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si fonda sulla regola processuale per cui il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, preclude al giudice amministrativo l’esame del merito. L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del processo; la sua caducazione determina una pronuncia di rito, che non investe la legittimità degli atti impugnati.
Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza entrare nel merito dei motivi dedotti avverso gli atti del Conservatorio. L’esito in rito ha comportato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La sentenza è stata resa all’esito della camera di consiglio, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.