Sopravvenienza normativa e improcedibilità per carenza di interesse: il criterio escludente per le discariche in area DOC (TAR Lombardia n. 2944 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza, nelle more del giudizio, di modifiche normative e amministrative di carattere generale che eliminino la natura escludente di un criterio localizzativo contestato e lo sostituiscano con una valutazione da svolgersi in concreto determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non potendosi invece dichiarare la cessazione della materia del contendere ove le sopravvenienze non siano adottate quale atto individuale di autotutela direttamente satisfattivo della specifica pretesa del ricorrente e non attribuiscano allo stesso il bene finale della vita. In tal caso le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura generale e sopravvenuta della modifica pianificatoria, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23 maggio 2022, recante l’approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate. L’impugnazione riguardava in particolare la parte in cui, in asserita applicazione dell’art. 8, comma 7, della L.R. n. 12/2007, era prevista l’applicazione di un criterio di localizzazione di tipo ‘escludente’ per la realizzazione di discariche e/o per la modifica degli impianti di discarica esistenti all’interno delle aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG.
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia. Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava memoria con la quale dichiarava di non aver più interesse al ricorso, chiedendo tuttavia una pronuncia che dichiarasse la cessazione della materia del contendere, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, la disciplina pianificatoria impugnata era stata superata da sopravvenienze normative e amministrative di carattere generale, che avevano eliminato la natura escludente del criterio localizzativo contestato, sostituendolo con una valutazione penalizzante da svolgersi in concreto.
La decisione si fonda sulla distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha precisato che le sopravvenienze non erano state adottate quale atto individuale di autotutela direttamente satisfattivo della specifica pretesa della ricorrente, né attribuivano alla stessa il bene finale della vita. Esse, pertanto, si limitavano a rendere non più attuale l’interesse alla decisione sulla legittimità della previsione originariamente impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso andasse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che dichiarata la cessazione della materia del contendere, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della natura generale e sopravvenuta della modifica pianificatoria, nonché dell’oggettiva non manifesta pretestuosità delle ragioni di ricorso, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della parte ricorrente. La sentenza è stata pronunciata all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 maggio 2026 ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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