Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 470 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche quando il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. L’art. 14 del D.L. n. 669/1996, che fissa il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, è applicabile al processo amministrativo con i necessari adattamenti, poiché ai fini dell’ottemperanza l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. non richiede l’apposizione della formula esecutiva. L’Amministrazione non può invocare la competenza di altro organo del medesimo Ministero per giustificare la propria inerzia, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Accertata la mancata ottemperanza, il giudice nomina il commissario ad acta e trasmette gli atti alla Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, oltre interessi e rivalutazione.

Notificato il titolo in forma esecutiva e decorso il termine di centoventi giorni senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’attuazione del giudicato. Il Ministero si costituisce in giudizio senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La norma, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con gli opportuni adattamenti.

Il Tribunale chiarisce che l’art. 14 richiamato si riferisce al titolo esecutivo spedito in forma esecutiva solo ai fini dell’esecuzione civile. Nel giudizio di ottemperanza, invece, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente la necessità dell’apposizione della formula esecutiva.

Quanto all’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi giustificare l’inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.

Il ricorso è dunque accolto. Il Ministero deve disporre l’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente, ai fini dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accessori secondo il titolo, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni.

Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre contributo unificato e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *