Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici dopo il pagamento del 25% (TAR Lazio n. 13823 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, prevede che l’intervenuto pagamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti aventi a oggetto i medesimi provvedimenti. Il giudice amministrativo, accertata l’avvenuta esecuzione del pagamento e la produzione dei provvedimenti ricognitivi regionali, dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback), le successive linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e gli atti con cui le singole Regioni hanno quantificato la quota di ripianamento posta individualmente a carico delle imprese fornitrici. Nel corso del giudizio, la società ha notificato tre ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali di recupero delle somme.
Con memoria depositata il 16 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati, allegando le ricevute di pagamento e i provvedimenti ricognitivi delle Regioni creditrici, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni nella legge n. 118/2025, ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, condizionato all’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
Il Tribunale ha accertato che la società ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme dovute in favore delle Regioni creditrici, nonché i provvedimenti regionali ricognitivi dei pagamenti effettuati. Tali adempimenti risultano conformi alle prescrizioni della norma agevolativa.
Il Collegio ha quindi osservato che il tenore letterale dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 è inequivocabile nel qualificare gli effetti del pagamento come determinanti la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti. Non residua alcun margine di discrezionalità in capo al giudice adito, il quale è tenuto a dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza necessità di esaminare le censure proposte dalla società ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla particolare natura della definizione della causa, connessa all’intervento normativo sopravvenuto e non all’esito del merito delle contestazioni. La pronuncia è stata adottata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, celebrata con le modalità previste dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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