Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 1293 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore abbia conseguito un giudicato e sia inutilmente decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo. L’inadempimento dell’amministrazione si configura per il solo fatto del mancato adempimento nel termine, senza che rilevi l’osservanza di un iter procedimentale interno invocato dalla parte pubblica. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del titolo, fissa il termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. I compensi dell’organo straordinario restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarla per le annualità riconosciute, oltre interessi e spese.
La sentenza era stata notificata in via telematica all’amministrazione, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di moratoria, la parte ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione coattiva. Il Ministero si è costituito sostenendo di non essere inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo è definitivo e la notifica è avvenuta in conformità delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale, con tutti gli elementi identificativi richiesti. Il relativo passaggio in giudicato risulta attestato.
Una volta accertato il perfezionamento del giudicato e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, il perdurante inadempimento della p.a. integra il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La difesa dell’amministrazione, fondata sulla mancata osservanza di un iter sul portale dedicato, non vale a escludere l’inadempimento: le modalità procedurali interne non possono condizionare l’esecuzione di un obbligo già accertato con sentenza passata in giudicato.
Il Collegio ordina dunque al Ministero di eseguire integralmente la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, perché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sui compensi dell’attività commissariale il TAR richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, la disposizione è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo ai precedenti di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025. I compensi restano pertanto a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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