Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 183 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e verificabile il carico e lo scarico. L’omessa indicazione dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’annotazione degli incassi tramite POS, integra una carenza di un elemento essenziale del conto e non una mera imprecisione formale, perché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito, con conseguente obbligo di resa del conto. Il conto così redatto è inammissibile e deve essere nuovamente depositato.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2020, relativo alla gestione di riscossioni interne per buoni mensa. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha segnalato che il conto risultava strutturato in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna destinata ai versamenti in tesoreria.

L’agente contabile ha chiesto il discarico dei conti, sostenendo che le somme riscosse mediante pagamento elettronico non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di pubblico denaro. Ha inoltre dedotto il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la propria buona fede. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo e per l’agente contabile della riscossione. Per quest’ultimo il modello 21 impone l’indicazione degli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: a ogni movimento in entrata deve corrispondere un movimento in uscita, senza confusione tra riscossioni e versamenti.

I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, ossia l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente verso l’erario, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La corretta e distinta esposizione dei due aggregati incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento contabile secondo cui la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.

Quanto alla natura degli incassi elettronici, la Corte aderisce all’orientamento prevalente: l’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti contabili, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.

Su questa base il conto esaminato risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria e sostituiti dagli incassi tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni non è una mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta il trasferimento dei fondi all’ente. Il conto non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, risultando intrinsecamente non verificabile.

Il Collegio distingue il caso dal principio secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dalla legge, resta qualificabile come conto giudiziale. Qui manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, con la conseguenza che l’atto non può essere qualificato rendiconto né conto idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.

Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del giudizio, per la carenza originaria che impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost., e la necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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