Responsabilità dell’operatore di CAA per uso promiscuo delle credenziali di accesso al SIAN (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 192 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari erogati dall’AGEA, l’operatore del centro di assistenza agricola è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio che gli impone la verifica della regolarità formale della domanda e la corretta immissione dei dati nel SIAN; il controllo dei C.A.A. non si estende, invece, alla veridicità sostanziale dei documenti allegati. Qualora l’operatore consenta ad altri l’uso promiscuo delle proprie credenziali di accesso, consentendo la validazione di domande fraudolente, risponde per colpa grave del danno erariale. Il doloso occultamento del danno, integrato dalla condotta penalmente rilevante di chi produce documentazione falsa, differisce il dies a quo della prescrizione per tutti i responsabili, anche se evocati in giudizio per colpa grave; il termine decorre, tuttavia, dalla verificazione del fatto dannoso nei confronti del soggetto mai indagato o imputato per i reati corrispondenti all’illecito erariale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore individuale e tre operatori di centri di assistenza agricola, chiedendone la condanna per il danno erariale cagionato all’AGEA. L’imprenditore aveva percepito indebitamente contributi comunitari per le campagne 2010, 2011 e 2017, presentando contratti di affitto falsi e utilizzando una partita IVA inattiva. Le domande erano state inoltrate tramite i C.A.A. presso cui operavano i convenuti, ai quali era contestato di aver omesso i controlli e, per uno di essi, di aver utilizzato le credenziali altrui per validare la domanda del 2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia di due convenuti e ha esaminato le eccezioni preliminari. Ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata da uno degli operatori del centro, mai indagato per i reati corrispondenti agli illeciti erariali: per lui il termine decorreva dalle date di versamento dei contributi, nel 2018, e l’invito a dedurre era stato notificato solo nel 2025, oltre il quinquennio. Ha invece respinto l’analoga eccezione proposta dall’altro operatore, evocato per colpa grave, osservando che il doloso occultamento del danno, realizzato mediante la presentazione di documentazione falsa, opera oggettivamente nei confronti di tutti i responsabili, differendo il termine sino al momento del rinvio a giudizio in sede penale.
Nel merito, la Corte ha accertato la responsabilità dell’imprenditore, che aveva scientemente prodotto titoli di conduzione falsi per ottenere i contributi, condannandolo per l’intero importo erogato. Ha ravvisato il dolo della prima operatrice del centro, la cui consapevolezza della natura fraudolenta delle domande era comprovata da elementi specifici, quale il coinvolgimento in altre vicende criminose analoghe, e l’ha condannata in solido per le campagne 2010 e 2011.
Quanto all’operatore assolto in sede penale per non aver commesso il fatto, la Corte ha escluso ogni automatismo tra la formula assolutoria e l’illecito erariale, valorizzando la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi. Gli è stato contestato non di aver avallato consapevolmente le domande, ma di aver consentito l’uso promiscuo delle proprie credenziali di accesso al SIAN, in violazione dei doveri d’ufficio. L’utilizzo sistematico delle credenziali e l’omessa vigilanza sulle diffuse anomalie hanno integrato la colpa grave, con nesso causale tra la condotta e il danno per la campagna 2017. Applicando la novella di cui alla legge n. 1/2026, la quota del 20% ascritta è stata ridotta al 30%, determinando la condanna alla minor somma di euro 1.088,73, in via sussidiaria rispetto al percettore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.