Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 161 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, che sostituisca i versamenti in tesoreria con le riscossioni effettuate tramite POS, è inammissibile. L’indicazione degli incassi POS nella colonna dei versamenti costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale, perché preclude la verifica dello scarico e impedisce di accertare se, quando e per quale importo il contabile abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. L’inosservanza degli elementi essenziali del conto integra vizio originario che incide sull’esistenza stessa dell’atto di resa e non consente l’instaurazione valida del giudizio di conto. Il maneggio di denaro pubblico comprende tutte le somme che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga mediante strumenti elettronici, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, relativamente alla gestione di riscossioni interne speciali. Il magistrato relatore, con relazione del 15 ottobre 2025, ha prospettato al Collegio l’inammissibilità del conto per difformità dal modello 21 e per carenza dei requisiti minimi essenziali, in particolare per l’omessa indicazione dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS. In subordine ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto con obbligo di ripresentazione; in ulteriore subordine il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile si è costituito con memoria del 19 marzo 2026. Ha sostenuto che le entrate riscosse mediante POS non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma vengono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con attività limitata alla verifica amministrativa del pagamento e senza alcun maneggio di denaro pubblico. Ha eccepito il carattere meramente formale dei rilievi, la piena ricostruibilità della gestione tramite le scritture contabili, gli estratti conto di tesoreria e la documentazione bancaria, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, e ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e l’obbligo di ripresentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione che il d.P.R. n. 194/1996 opera tra il conto dell’economo, Mod. 23, e il conto del riscuotitore, Mod. 21. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, gli estremi della riscossione con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, senza che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma possa derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
I due pilastri della rappresentazione sono il carico, dato dalle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, costituito dalle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue in tutto o in parte quel debito. La loro distinta e corretta indicazione è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. I versamenti non possono confondersi con le riscossioni: si tratta di colonne distinte del Mod. 21.
Il Collegio affronta poi la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. L’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale, e parimenti per gli incassi con carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama sul punto Corte conti Toscana n. 285/2017, Corte conti Sardegna n. 294/2018 e Corte conti Calabria n. 176/2022.
Su queste basi il conto è giudicato non correttamente strutturato. L’indicazione delle riscossioni POS nella colonna “versamento in tesoreria” è errore concettuale che determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La giurisprudenza contabile (Corte conti Sez. I n. 14/1985) ammette il conto redatto su modello irrituale purché contenga gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924; nella specie manca invece proprio l’elemento essenziale, sicché l’atto non può qualificarsi rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile, con necessità di nuovo deposito del conto e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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