Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento rateale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 10 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. consente la definizione anticipata della controversia mediante il pagamento di una somma determinata dal decreto emesso in camera di consiglio. L’art. 130, comma 8, c.g.c. produce l’effetto estintivo del giudizio solo in presenza del tempestivo e documentato versamento nel termine perentorio ivi stabilito. Il deposito della prova del pagamento, ancorché successivo al versamento e integrato in corso di causa, soddisfa l’onere probatorio e consente la definizione del giudizio con condanna alle sole spese.

Il Fatto

La Procura regionale evocava in giudizio quattro componenti della Giunta regionale per avere conferito, con deliberazione n. 354/2016, un incarico a favore della struttura di supporto ai fini della verifica degli investimenti pubblici. Secondo la ricostruzione accusatoria, il conferimento sarebbe stato illegittimo per difetto di motivazione e di procedura comparativa. Il danno erariale veniva correlato alla somma che la Regione, in esito a un contenzioso davanti al giudice del lavoro, era stata condannata a corrispondere a una candidata pretermessa a titolo di perdita di chance.

Depositata la notizia di danno in esito a una deliberazione di Giunta del 2024, i convenuti si costituivano e chiedevano la definizione del giudizio mediante rito abbreviato. Il pubblico ministero contabile rilasciava il parere favorevole previsto dalla norma. La Corte accoglieva l’istanza con decreto n. 3/2026, fissando il termine perentorio per il versamento in unica soluzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato in primo luogo il perfezionamento della fattispecie agevolata, che si articola in due momenti: la richiesta del convenuto e il successivo provvedimento con cui la Corte, emesso il decreto in camera di consiglio, accoglie l’istanza e quantifica la somma dovuta. Il decreto fissa il termine per il versamento e impone il deposito della relativa prova. La scansione procedimentale non è meramente ordinatoria: il termine fissato è perentorio e costituisce il presupposto temporale dell’effetto estintivo.

Nel caso concreto i convenuti hanno documentato i bonifici in favore della Regione, riferiti in parte al 30 aprile, in parte al 5 e al 6 maggio 2026, con successiva integrazione del 12 maggio. La Corte ha ritenuto che il deposito, pur non contestuale ai versamenti, integrasse la prova richiesta dal decreto e dall’art. 130 c.g.c.. Il giudice contabile ha quindi verificato la tempestività del pagamento rispetto alla scadenza fissata.

Acquisita la prova, e in presenza della concorde richiesta del pubblico ministero contabile e del difensore dei convenuti, la Sezione ha ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni condivise. Il comma 8 dell’art. 130 c.g.c. opera così come norma che chiude il giudizio con una pronuncia a contenuto essenzialmente satisfattivo, che assorbe l’accertamento di responsabilità e si concentra sulla sola regolazione delle spese.

La definizione del giudizio ai sensi di legge comporta, conseguentemente, la condanna dei convenuti alle spese del giudizio abbreviato, liquidate con la nota di segreteria in calce al provvedimento. Il percorso argomentativo conferma che, nel rito in esame, la regolarità del versamento documentato è il fatto costitutivo che consente di evitare la pronuncia di merito sulla responsabilità, sempre che il pagamento intervenga nel termine stabilito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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