Inappellabili i profili di fatto su aggravamento e classifica dell’infermità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 76 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’art. 170 c.g.c. circoscrive i profili di gravame ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Ne consegue che le doglianze che nella sostanza investono profili di fatto non possono trovare ingresso in appello, a pena di inammissibilità dell’atto introduttivo. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Il vizio è configurabile quando sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi o un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico, restando escluso che possa consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva in congedo, era già titolare di pensione privilegiata per un biennio in relazione a una infermità polmonare di natura tubercolare contratta durante il servizio. Con successiva istanza aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento e della dipendenza della patologia, ricevendo una valutazione medico-legale negativa e il conseguente decreto di diniego.
Instaurato il giudizio davanti alla Sezione territoriale, il primo giudice disponeva una consulenza tecnica, la cui conclusione confermava la correttezza della diagnosi e la congruità del trattamento già attribuito in sede amministrativa. Il ricorso veniva quindi rigettato. Il soccombente ha proposto appello, deducendo la violazione della normativa regolatrice della materia, l’errata valutazione dei fatti e dei documenti e la contraddittorietà della motivazione, richiamando la specialità delle patologie tubercolari e la loro costante pensionabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione del perimetro cognitivo del giudice di appello. Ricorda come l’art. 170 c.g.c. riprenda il criterio già espresso dall’art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996. La delimitazione ai soli motivi di diritto non è una scelta del legislatore processuale, ma il punto di equilibrio tra il diritto di difesa e l’esigenza di stabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali.
Il Collegio richiama la nomofilachia delle Sezioni riunite, che con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000 hanno precisato i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Il vizio ricorre in presenza del mancato esame di punti decisivi o di un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’individuazione del percorso logico-giuridico seguito.
Applicando tali parametri, la Corte esclude che nella specie sussista un vizio motivazionale invalidante. Il giudice di prime cure ha recepito la valutazione dell’Ufficio medico legale, giungendo, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, ad affermare che la malattia polmonare era ormai priva di significativi esiti e che non era emersa alcuna evoluzione peggiorativa. La disamina della documentazione risulta compiuta, con esame anche delle controdeduzioni di parte, e non si palesa alcuna omissione in ordine alla necessità di ulteriori accertamenti.
La Sezione osserva che il giudizio tecnico si fonda anche su una consulenza pneumologica, dalla quale emerge, tra l’altro, la presenza di una broncopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio lieve-moderato, in un quadro caratterizzato da una forte abitudine tabagica. Da ciò la Corte trae conferma della correttezza della sentenza gravata, che aveva escluso la prospettazione della difesa volta a descrivere la patologia tubercolare come insuscettibile di guarigione e meritevole di trattamento pensionistico, in linea con i precedenti delle sezioni territoriali in casi analoghi.
Il Collegio richiama altresì le disposizioni dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione vitalizia al militare che abbia subito menomazioni ascrivibili a una delle categorie di cui alla tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978 e non suscettibili di miglioramento, nonché l’art. 69, che prevede l’indennità una volta tanto qualora la malattia non abbia lasciato reliquati clinicamente rilevanti. L’appello è pertanto rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e compensazione delle spese, stante la complessità della questione.
Nota della Redazione
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