Custodia delle armi e revoca della licenza di porto (TAR Campania n. 1268 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Tra gli indici sintomatici dell’inaffidabilità del titolare di licenza di porto d’armi rientra la mancata osservanza delle cautele necessarie a evitare che armi e munizioni, pur regolarmente detenute presso il proprio domicilio, entrino in possesso di persone diverse dal detentore. Il giudizio di scarsa affidabilità può fondarsi su una situazione di oggettiva negligenza nella custodia e sulla mancata adozione di adeguate precauzioni, desumibile anche da comportamenti omissivi. L’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale consente di attribuire rilievo agli elementi di fatto accertati anche in presenza di assoluzione. L’onere di diligente custodia impone misure che assicurino l’utilizzo esclusivo dell’arma ed evitino che altri possano apprenderla, nonché di impedirne l’accesso anche ai componenti del nucleo familiare non autorizzati alla relativa gestione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna i provvedimenti con cui la Questura e la Prefettura hanno disposto, rispettivamente, la revoca della licenza di porto d’armi per uso sportivo e il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. L’adozione dei provvedimenti è seguita a un controllo amministrativo dal quale è emerso che arma e munizioni erano custodite in una cassaforte aperta, non ancorata, di ridotte dimensioni e scarso peso, posta su uno scaffale della cantina, pronta all’uso e accompagnata da due caricatori non denunciati.

Il ricorrente deduce difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la cassaforte era chiusa, collocata su un alto scaffale e nascosta da scatole, con chiave custodita in un portaoggetti su uno scaffale diverso, in uno stanzino chiuso a chiave e in un’abitazione dotata di sistema antintrusione e videosorveglianza. Contesta inoltre l’illogicità del giudizio di inaffidabilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancata osservanza delle cautele di custodia costituisce indice sintomatico di inaffidabilità. Richiama il principio per cui non è illogico desumere la scarsa affidabilità del detentore da una situazione di oggettiva negligenza, potendo il rischio di abuso essere ricavato anche da comportamenti omissivi. Il titolare della licenza deve adottare misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità che rendano oltremodo difficile che altri ne facciano uso.

La Corte sottolinea che l’obbligo di diligenza in custodiendo si amplifica per il titolare di porto d’arma, poiché la facoltà di circolare armato aumenta le possibilità che l’arma sia esposta al pericolo di sottrazione.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la cassaforte, chiusa o aperta che fosse, non era idonea ad assicurare la diligente custodia di armi e munizioni, per le sue caratteristiche e per il luogo di collocazione. Si tratta di un contenitore di ridotte dimensioni, posto a circa due metri di altezza ma non irraggiungibile, nascosto solo da alcune scatole e quindi facilmente individuabile, non ancorato al muro e dunque facilmente asportabile per essere aperto altrove. La chiave era custodita in uno scaffale adiacente, a sua volta facilmente rinvenibile, in uno stanzino privo di porta corazzata, in un’abitazione non protetta da alte mura e con cancello risultato aperto al momento del controllo.

Il Collegio precisa che la videosorveglianza, seppur dissuasiva, non impedisce l’accesso all’abitazione. Aggiunge che la diligente custodia deve impedire l’accesso alle armi non solo agli estranei al nucleo familiare ma anche ai componenti dello stesso non autorizzati alla gestione, risultando irrilevante che l’immobile sia frequentato solo dal ricorrente e dalla moglie, tanto più che l’arma era custodita pronta all’uso, non smontata e insieme a caricatori e cartucce nello stesso luogo.

Quanto all’assoluzione in sede penale, il Tribunale ribadisce l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale, con la conseguenza che gli elementi rappresentati conservano piena rilevanza. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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