Cittadinanza per naturalizzazione e mera denuncia penale: diniego legittimo (Cons. Stato n. 3689 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce un atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. La relativa valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco, cioè del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della coerenza motivazionale. Assume rilievo ogni aspetto idoneo a desumere l’integrazione del richiedente e il suo status illesae dignitatis, anche sul piano della preventiva pericolosità sociale. Anche una mera informativa di reato, non sfociata in condanna, può fondare il giudizio prognostico negativo. L’assenza di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza esclude la sostituibilità della valutazione amministrativa.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha negato la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il diniego si fondava su un’informativa di reato del 2014, relativa a sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, contestata in prossimità della domanda di cittadinanza.

Il TAR, con la sentenza n. 8986 del 2024, ha respinto il ricorso, valorizzando la gravità della fattispecie, la recente epoca dei fatti e la pendenza del procedimento penale, nonostante l’assenza di rinvio a giudizio o di condanna. L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione di legge, l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, dolendosi che il TAR avesse ritenuto pendente un procedimento poi rivelatosi privo di seguito. In via cautelare l’istanza è stata respinta.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza ha respinto l’appello, muovendo dalla qualificazione dell’atto: la concessione della cittadinanza è un provvedimento squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e alla sussistenza di uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. La relativa determinazione appartiene al potere sovrano dello Stato.

Ne consegue che la valutazione amministrativa può essere censurata solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale. Il giudice verifica il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell’autorità preposta.

Nel caso concreto, la Sezione osserva che si è in presenza di una sola pendenza penale poi risoltasi senza alcun esito. Ciò nonostante, il Collegio esclude la sussistenza dei vizi denunciati. Il richiedente non vanta alcun diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e l’amministrazione ha espresso un apprezzamento di merito immune da illegittimità nel ravvisare la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato.

La motivazione richiama l’orientamento consolidato, tra cui la sentenza n. 8051/2022 della stessa Sezione, sul rilievo di tutti gli aspetti da cui desumere l’integrazione del richiedente, inclusa la valutazione prognostica sulla futura condotta. Nella verifica del supporto istruttorio e della tenuta razionale del diniego, i vizi lamentati non risultano sussistenti, ferma restando la facoltà di ripresentare una nuova istanza una volta mutate le condizioni oggettive. Le spese del giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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