L’inadempimento dell’Amministrazione e la nomina del Commissario ad acta nell’ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lazio n. 11198 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato non assolve all’onere probatorio su di essa gravante, con conseguente accoglimento della domanda di esecuzione. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in tale sede, ivi compresa la condanna alle spese in favore del procuratore distrattario. L’accoglimento dell’azione comporta la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta che, in caso di infruttuoso decorso del termine, provveda in luogo dell’Amministrazione. La nomina del Commissario costituisce ragione esimente che giustifica il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire, per cinque anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico nella misura di € 2.500,00, oltre accessori e spese di lite.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a comprovare la corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Tale inerzia, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha determinato l’accoglimento della pretesa attorea.
Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal Tribunale di Roma non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare esecuzione al dictum giudiziale. Di conseguenza, è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di ottemperare al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con contestuale nomina, fin da ora, del Direttore generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di persistente inadempienza.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il giudice amministrativo ha ritenuto di non accoglierla, valorizzando la potestà discrezionale attribuita dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e considerando l’odierna nomina del Commissario quale ragione esimente sufficiente a superare la necessità di applicare le astreintes.
Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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