Cessazione della materia del contendere nel riscatto contributivo dei fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 160 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente riconosciuto la pretesa dedotta in ricorso, con conseguente venir meno dell’interesse del ricorrente. Le attività esecutive successive a detto riconoscimento — ivi compresa l’applicazione delle rate residue del piano di ammortamento — restano estranee all’oggetto del giudizio e sono rimesse alla riserva di amministrazione dell’ente, salva la facoltà dell’interessato di attivare l’ottemperanza o altro autonomo giudizio. La pronuncia che definisce la lite decidendo su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con definizione in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del comparto istruzione, aveva domandato il riscatto ai fini pensionistici dei cinque anni del corso di laurea, ripartendone l’onere in rate. Per la mancanza totale dei pagamenti rateali, l’INPS adottava in data 31.01.2024 un provvedimento di decadenza dal beneficio.

Con ricorso depositato il 10.7.2024, il ricorrente ha chiesto la disapplicazione di detto atto, il riconoscimento del diritto al mantenimento del riscatto previo pagamento in unica soluzione dell’onere, e in via subordinata la condanna dei Ministeri al risarcimento del danno, mediante rendita vitalizia o indennità commisurata alla differenza pensionistica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito, ritualmente intimato e non costituitosi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c.

Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria del 28.7.2025, n. 129/2025, l’INPS ha dapprima riconosciuto il periodo oggetto del riscatto, poi ha comunicato in data 9.10.2025 l’annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza, dopo il pagamento in unica soluzione delle rate scadute avvenuto il 15.9.2025, provvedendo al ripristino del periodo sul conto assicurativo individuale e alla relativa comunicazione alla sede competente.

Rigettata l’istanza di ulteriore rinvio formulata dal ricorrente, in quanto fondata su circostanze successive al riconoscimento della pretesa e dunque estranee al giudizio, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti della cessazione della materia del contendere. L’integrale soddisfazione della pretesa ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente, alla stregua delle domande formulate nel ricorso.

La Corte ha precisato che l’attività esecutiva a valle del riconoscimento, compresa l’applicazione delle ulteriori rate residue, esula dall’oggetto del giudizio ed è rimessa alla riserva di amministrazione dell’ente previdenziale, fatta salva la facoltà di attivare il giudizio di ottemperanza. Non vi è dunque luogo a pronuncia né sulla subordinata domanda risarcitoria, né su specifiche disposizioni attuative.

Infine, qualificata la definizione come decisione su questione pregiudiziale — richiamando sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 — la Corte ha disposto la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c., nulla per le spese della sentenza attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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