Cessazione della materia del contendere e spese per ritardo nella certificazione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 155 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per il riconoscimento della pensione indiretta, il conseguimento in corso di causa del bene giuridico richiesto, con corresponsione degli arretrati e degli interessi, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate secondo il principio di soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione delle parti alla stregua dell’esito che il giudizio avrebbe avuto senza la sopravvenienza satisfattiva. Grava pertanto sull’amministrazione che, pur disponendo della documentazione, abbia trasmesso la certificazione dei periodi contributivi e dell’ultimo miglio pensionistico solo dopo l’integrazione del contraddittorio e la successiva ordinanza istruttoria, connotata da ingiustificati ritardi.

Il Fatto

Il ricorrente, coniuge superstite di una lavoratrice deceduta, presenta domanda di pensione indiretta nel 2022. L’INPS la rigetta per “posizione assicurativa non certificata“. Seguono interlocuzioni con l’Istituto e con il datore di lavoro, ma la ricostruzione di carriera trasmessa nel 2023 risulta incompleta: manca la lavorazione del servizio pre-ruolo svolto fuori sede, in attesa di definizione da parte del Ministero.

Il ricorrente rinuncia nel 2024 alla domanda di riscatto proposta dalla dante causa. L’INPS eccepisce il difetto di legittimazione dell’istituto a modificare la retribuzione certificata dal datore di lavoro e l’inidoneità della rinuncia, spettando tale facoltà all’erede universale. Il giudizio approda così davanti al giudice contabile, che con due ordinanze ordina l’integrazione del contraddittorio con il Ministero e la produzione delle certificazioni mancanti.

La Motivazione della Corte

La questione concerne il diritto del coniuge superstite alla pensione indiretta di reversibilità. Sopravvenuto il riconoscimento del diritto e il pagamento di quanto dovuto, anche in termini di arretrati e interessi, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene giuridico richiesto.

Il riconoscimento si fonda sull’attestazione della anzianità contributiva utile trasmessa dal Ministero convenuto. Il Ministero, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, ha verificato e certificato i periodi di servizio, ricostruito la posizione assicurativa tramite Passweb e riscontrato l’ultimo miglio pensionistico.

Il punto centrale attiene alle spese. La Corte applica il principio di soccombenza virtuale: la certificazione completa dei periodi, pur disponibile dal luglio 2023, è stata trasmessa all’INPS con i dovuti canali telematici solo dopo l’integrazione del contraddittorio e la successiva ordinanza istruttoria. La condotta del Ministero, connotata da notevoli ingiustificati ritardi, ha reso necessaria l’attività giudiziale che il ricorrente ha dovuto attivare per ottenere quanto spettante.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono pertanto poste a carico del Ministero dell’istruzione e del merito in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità del procedimento dinanzi alla Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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