Responsabilità erariale del docente a tempo pieno e danno da esclusività (Corte dei Conti Sez. II App. n. 196 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno che svolga attività libero professionale extramoenia non autorizzata, anche durante periodi di congedo, viola l’obbligo di esclusività e risponde del conseguente danno erariale. Il pregiudizio non può essere commisurato alle intere retribuzioni corrisposte né alle differenze retributive fra tempo pieno e tempo definito, poiché la relativa prova esige la dimostrazione della concreta sottrazione di energie lavorative. Esso va invece quantificato nelle sole indennità accessorie (esclusività, posizione e risultato), che restano sine titulo per la loro natura premiale e ancorata ad automatismi. L’omessa comunicazione degli incarichi extraistituzionali integra l’occultamento doloso del danno, con decorrenza della prescrizione dalla sua conoscenza effettiva, e la novella sull’onere probatorio del dolo erariale non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con sentenza n. 135/2023, aveva condannato un ricercatore universitario a tempo pieno al pagamento di euro 200.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, per il danno erariale cagionato all’Ateneo per avere svolto, dal 2012 al 2020, attività libero professionale odontoiatrica in costanza di servizio, in regime di partita IVA.

L’azione contabile traeva origine da un esposto. La Procura regionale aveva contestato il mancato riversamento dei compensi e le differenze retributive fra tempo pieno e tempo definito, quantificando il danno in via principale e in via subordinata. Il ricercatore ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo la prescrizione, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo e l’illogicità del quantum.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. Sul pubblico dipendente grava un obbligo di ostensione degli incarichi extraistituzionali retribuiti, presidio del principio di esclusività di cui all’art. 98 Cost. La sua omissione, anche quando l’attività sia incompatibile e non autorizzabile, integra il doloso occultamento del danno, che si scopre solo all’esito degli accertamenti investigativi. Il dies a quo della prescrizione decorre quindi dalla conoscenza effettiva del danno, secondo l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di comunicazione sussiste pure durante i congedi.

Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha rilevato che il primo giudice, escludendo l’applicabilità dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, aveva implicitamente rigettato la prima posta di danno da mancato riversamento. A tale statuizione non si poteva porre rimedio in mancanza di appello incidentale della Procura. L’esame è stato dunque limitato alla seconda posta, incentrata sulla violazione del principio di esclusività.

La difesa aveva sostenuto che l’attività era stata svolta durante congedi autorizzati per studio e per gravi motivi familiari, e che la novella dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. La Corte ha ribadito che il congedo esonera dalle attività didattiche ma conserva i doveri dello status, compreso quello di esclusività. La nuova nozione di dolo ha carattere sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per l’art. 11 disp. prel. cod. civ. La condotta reiterata per un decennio, in un contesto di colleganza qualificata, denota l’intenzionalità della violazione.

Sul quantum, la Sezione ha escluso la valutazione equitativa ancorata alle intere retribuzioni, perché le poste erano state quantificate dalla Procura e i criteri di misurazione erano pacifici. La giurisprudenza contabile richiede la prova della concreta sottrazione di energie lavorative, non fornita quanto alle differenze retributive di euro 119.179,98. È invece fondata la quantificazione subordinata. Le indennità di esclusiva, posizione e risultato, previste dal quadro normativo del comparto sanitario — art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992, legge n. 448/1998 e CCNL 8.06.2000 — costituiscono misure premiali della scelta intramuraria. Esse restano sine titulo a seguito dell’esercizio della libera professione non autorizzata. La condanna è stata così rideterminata in euro 84.453,34, oltre interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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