Conto giudiziale irregolare per omesso subconto del subagente di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 92 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità del rendiconto esige che ciascuna gestione di riscossione sia rappresentata in modo completo, chiaro e verificabile. La presentazione di un unico conto per gestioni distinte non rispetta le previsioni dell’art. 192 R.D. n. 827/1934 quando le operazioni sono materialmente svolte da un contabile secondario che ha maneggio di denaro e gestisce una cassa. Il subagente di fatto è tenuto, al pari del principale, alla resa del proprio conto giudiziale, da unire a corredo di quello principale. L’omessa redazione del subconto non è irregolarità meramente formale e determina l’irregolarità del conto, che non può essere approvato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., con conseguente non ammissione a discarico dell’agente. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di revisione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non è invece riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso dall’agente contabile quale riscuotitore speciale di un Comune per l’esercizio 2021, relativo ai diritti di copia dell’Ufficio Tecnico. Il conto espone riscossioni per complessivi 23,50 euro e un riversamento di 356,77 euro, comprensivo della giacenza di cassa iniziale, annotato il 4 marzo 2021.
La relazione istruttoria rileva che l’attività di riscossione era stata svolta non dal firmatario del conto ma da una dipendente, qualificata come subagente di fatto, senza che fosse redatto un autonomo conto a corredo di quello principale. Rileva inoltre il tardivo riversamento delle somme e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di revisione. L’agente e la dipendente chiedono la dichiarazione di regolarità sostanziale del conto e l’ammissione a discarico; l’Amministrazione rappresenta la correttezza della gestione e l’assenza di ammanchi. Il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità del conto e la non ammissione a discarico, senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, volta ad accertare in sede processuale la regolarità dei conti resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici. Richiamando un proprio precedente (Sez. Veneto n. 28/2023), rileva che le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati siano ricollegabili con certezza e continuità alle scritture, e che ciò deve emergere dal conto stesso, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c..
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può essere invocato per eludere l’obbligo di rendicontazione, che impone la completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (Sez. Piemonte n. 144/2011, Sez. Calabria n. 122/2022).
Il primo profilo di irregolarità riguarda la mancata redazione di un autonomo subconto da parte della dipendente. Dagli atti risulta che costei era stata delegata in via di fatto alle riscossioni minute e alle restituzioni, con maneggio di denaro e gestione di una cassa. Tale schema integra la fattispecie dell’art. 192 R.D. n. 827/1934, che impone ai contabili secondari la resa del conto giudiziale da unire a corredo di quello del contabile principale. La concentrazione delle gestioni in un unico conto genera confusione e non consente la piena evidenza dei risultati e la ripartizione delle responsabilità (Sez. Veneto n. 190 e n. 204/2025).
Il secondo profilo concerne il tardivo riversamento delle somme, per quanto di esigua entità, in violazione dell’obbligo di versamento alle scadenze stabilite e dell’art. 76 del Regolamento di contabilità dell’Ente. La mancata tempestiva restituzione incide sulla gestione e rendicontazione della cassa, riportata al di fuori del dettaglio del conto.
Il Collegio esclude, infine, che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di revisione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., sia riferibile all’agente contabile, trattandosi di inadempimento dell’Amministrazione (Sez. Veneto n. 198/2024).
Per queste ragioni il conto, stante la sua irregolarità, non può essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico. Non si provvede sulle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.
Nota della Redazione
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