Nozione di colpa grave dei sanitari non riducibile dalla novella del 2026 (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 12 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1 del 2026, che ha novellato l’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, non è applicabile alla responsabilità amministrativa dei sanitari per malpractice. Le fattispecie tipizzate presuppongono un’attività procedimentale o provvedimentale, estranea alla gestione del caso clinico, il cui parametro risiede nelle leges artis e nella corretta prassi clinica. La ratio della riforma, volta a contrastare la cosiddetta “paura della firma”, riguarda gli amministratori e non i soggetti che operano con attività materiale. Il potere riduttivo obbligatorio di cui all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 va commisurato al pregiudizio accertato e non alle singole quote di danno addebitabili a ciascun convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio cinque sanitari di una struttura ospedaliera pubblica per il danno indiretto subito dall’ente a seguito di una transazione risarcitoria. La vicenda riguarda un intervento di artroprotesi del ginocchio e il decorso post-operatorio, caratterizzato dalla comparsa di complicanze infettive non adeguatamente diagnosticate né trattate.

Il paziente aveva agito in sede civile ottenendo la definizione transattiva della controversia per complessivi euro 100.000,00. L’ente, corrisposta la somma alla compagnia assicuratrice, ha messo in mora i sanitari e la Procura ha contestato le condotte a titolo di colpa grave, quantificando il danno in euro 63.453,81, ripartito tra i convenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inopponibilità della transazione, qualificando il pagamento come elemento fattuale liberamente valutabile dal giudice contabile, nel cui ambito è sindacabile solo la ragionevolezza della composizione stragiudiziale e il relativo quantum.

Sul piano oggettivo, la Corte ha ricostruito la vicenda richiamando la posizione di garanzia del medico, che non si esaurisce con l’atto operatorio ma si estende al periodo post-operatorio, specie in presenza di sintomatologia evidente. Ha richiamato i pareri medico-legali acquisiti, valutabili come prove atipiche, concordi nell’individuare nel tessuto necrotico il sintomo di un’infezione in atto.

Quanto alla colpa grave, il Collegio ha affrontato la questione centrale dell’applicabilità della nozione tipizzata dalla legge n. 1 del 2026. Ha ritenuto che l’elencazione non sia riferibile alla gestione del caso clinico, il cui parametro consiste nelle leges artis e non in “norme di diritto”. Il travisamento del fatto e l’affermazione o negazione di fatti “dagli atti del procedimento” presuppongono un’attività procedimentale. La ratio della riforma, desumibile dai lavori preparatori, è limitata agli amministratori e alla cosiddetta “paura della firma”.

La Corte ha poi ritenuto configurabile la colpa grave in capo a tre convenuti: il primo chirurgo, per non essersi attivato a fronte dei sintomi infettivi; il sanitario che ha dimesso il paziente senza prescrivere terapia antibiotica né indagini; il Primario del Reparto, per l’omessa vigilanza sull’attività dei delegati. Ha invece assolto un convenuto, escludendo l’illiceità della condotta in ragione della negatività dell’esame batteriologico precedente.

Infine, sul potere riduttivo obbligatorio, il Collegio ha distinto il pregiudizio accertato dalle singole quote, escludendo l’applicazione soggettiva del tetto del 30 per cento. Ha ritenuto conforme a tale limite l’importo di euro 19.036,14, corrispondente al 30 per cento del pregiudizio accertato, defalcata la quota del 40 per cento per la compartecipazione di terzi non convenuti. Ne è derivata la condanna dei restanti convenuti al pagamento complessivo di euro 32.361,44.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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